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Nota M.I. 18.04.2020, n. 6079

Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020.

Si invia, in allegato, l'ordinanza ministeriale 17 aprile 2020, prot. n. 197, concernente "Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020", unitamente ai modelli relativi ai connessi adempimenti, emanata ai sensi dell'articolo 1, co. 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato".

Il provvedimento, che disciplina le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020, reca taluni elementi di novità introdotti dal citato decreto legge a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

In particolare, l'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, dispone che le commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione siano composte, in deroga all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017, da commissari esclusivamente appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame e prevede, altresì, la designazione di un presidente esterno.

Pertanto, l'allegata ordinanza ministeriale dispone che le commissioni siano costituite in ragione di una ogni due classi, siano presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e siano composte da sei commissari interni per ciascuna delle due classi, ferma restando la possibilità che uno o più commissari siano individuati per entrambe le classi. I commissari sono individuati nel rispetto dell'equilibrio tra le discipline e, in ogni caso, è assicurata la presenza del commissario di italiano nonché del/dei commissario/i della seconda prova scritta, per le discipline già individuate per ciascun indirizzo di studio dal d.m. n. 28 del 2020.

Per le classi degli studenti che sostengono l'esame del progetto EsaBac, è assicurata la presenza del commissario competente per la disciplina "Lingua e letteratura francese" e del commissario per la disciplina di storia; nelle commissioni giudicatrici di esame di Stato che valutano gli studenti degli istituti tecnici in cui è attivato il progetto EsaBac techno, è assicurata la presenza del commissario competente per la disciplina "Lingua, cultura e comunicazione" francese e del commissario per la disciplina di storia.

Nelle sezioni con opzione internazionale cinese, è assicurata la presenza del commissario di lingua e letteratura cinese e del commissario della disciplina veicolata nella lingua cinese. Se il commissario di lingua e letteratura cinese coincide con il commissario della disciplina veicolata in lingua cinese, il consiglio di classe designa, in luogo del commissario della disciplina veicolata in lingua cinese, un commissario di altra disciplina; il commissario di lingua e letteratura cinese conduce l'esame anche nella disciplina veicolata in lingua cinese. Ove l'insegnamento di lingua e letteratura cinese sia impartito da due docenti, uno di madrelingua cinese e uno di madrelingua italiana, il consiglio di classe designa entrambi i docenti come commissari di lingua e letteratura cinese.

Nelle sezioni con opzione internazionale spagnola e tedesca, è assicurata la presenza del commissario dei rispettivi insegnamenti di lingua e letteratura e del commissario della disciplina veicolata nelle rispettive lingue.