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Nota M.I. 14.04.2020, prot. n. 493

Rientro anticipato di alunni in mobilità internazionale individuale.

A seguito della dichiarazione di Pandemia emessa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, vari enti che operano nell'ambito della mobilità studentesca individuale hanno terminato anticipatamente i programmi all'estero, organizzando il rientro degli alunni italiani da vari continenti.

Per facilitare il loro reinserimento nelle istituzioni scolastiche di appartenenza, si consiglia innanzi tutto la lettura dei nuovi documenti predisposti dalla Commissione Europea[1] e dalla Agenzia Nazionale Erasmus+[2].

Risulta fondamentale richiamare quanto definito nella Nota prot. 843 del 10 aprile 2013 (in particolare il punto "B. Esperienze di studio o formazione all'estero degli alunni italiani") e fornire indicazioni operative finalizzate a risolvere eventuali problematiche, adattandole alla specificità della situazione e al quadro generale delle azioni messe in atto nelle istituzioni scolastiche al fine di affrontare lo stato emergenziale da Covid-19.

Come operazione preliminare, si ricorda che il Consiglio di classe ha il compito di analizzare la documentazione rilasciata dalla scuola straniera e concordare con l'alunno "un percorso essenziale di studio focalizzato sui contenuti fondamentali utili per la frequenza dell'anno successivo, non cedendo alla tentazione di richiedere allo studente l'intera gamma di argomenti prevista dalla programmazione elaborata per la classe. Ciò risulta particolarmente importante per le discipline che non sono comprese nel piano di studi dell'istituto straniero". Non si tratta infatti di un adempimento meramente amministrativo (o, meno che mai, burocratico), ma eminentemente didattico e pedagogico, indirizzato all'eventuale recupero e rafforzamento degli apprendimenti, indispensabile al prosieguo proficuo del percorso scolastico di ogni singolo alunno.

Risulta funzionale partire dai due documenti di cui alla Nota citata predisposti dal Consiglio di Classe prima della partenza dello studente partecipante a programmi di mobilità: il "Piano di apprendimento" e il "Contratto formativo", sottoscritto dal Dirigente Scolastico, dalla famiglia e dallo studente.

Poiché l'esperienza all'estero è stata conclusa anticipatamente, è compito del Consiglio di Classe:

- analizzare la documentazione rilasciata dall'istituto straniero e presentata dall'alunno;

- verificare le competenze acquisite rispetto a quelle attese e definite nel "Contratto formativo" concordato prima della partenza;

- riconoscere e valutare le competenze acquisite durante l'esperienza all'estero valorizzandone i punti di forza;

- definire un "piano di apprendimento individualizzato" che accompagni e faciliti il rientro nella classe di appartenenza e che venga concordato dopo opportune interazioni tra il Dirigente scolastico, la famiglia e lo studente.

Al fine di rendere operativo il piano di apprendimento individualizzato, si possono ipotizzare i seguenti casi:

1. la scuola straniera ha interrotto le attività didattiche a causa della Pandemia: l'alunno è reinserito nella classe di appartenenza, frequenta le lezioni in didattica a distanza e svolge le attività concordate nel piano di apprendimento individualizzato;

2. la scuola straniera sta proseguendo le attività con la didattica a distanza sino alla conclusione dell'anno scolastico: se lo studente decide di frequentare le lezioni a distanza della scuola straniera, è opportuno che la scuola italiana sottoscriva con la scuola straniera un accordo sulle modalità di conclusione e valutazione dell'esperienza;

3. la scuola straniera di provenienza ha dichiarato concluso l'anno scolastico e ha rilasciato una valutazione finale: il Consiglio di classe analizza la documentazione e valuta gli elementi per definire le eventuali modalità di recupero degli apprendimenti curricolari, sempre attraverso lo strumento del piano di apprendimento individualizzato, che può anche prevedere la partecipazione alle attività di didattica a distanza attualmente in corso.

Il Consiglio di classe dovrà pervenire a una valutazione e definire, ove previsto con riferimento al terzo e quarto anno di corso, il credito scolastico dell'alunno nell'ambito delle relative bande di oscillazione previste dalla vigente normativa (art. 15 del d.lgs. 62 del 2017). Nell'ambito dell'attività di valutazione finale, il Consiglio di classe opera secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3 lettera a) del decreto- legge 8 aprile 2020, n. 22 per la generalità degli alunni, fondando le proprie scelte sul principio dell'individualizzazione. E' prevista una specifica Ordinanza, ma già ora sono definiti criteri generali particolarmente utili nell'azione di valutazione, chiamata a tenere conto "del possibile recupero degli apprendimenti di cui al comma 2 e comunque del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta". Oltre alle conoscenze e competenze disciplinari, i Consigli di classe dovrebbero essere incoraggiati a valutare e a valorizzare gli apprendimenti, nonché le competenze trasversali e interculturali acquisite dagli alunni partecipanti a esperienze di studio o formazione all'estero, proprio alla luce del complesso del "processo formativo" evidenziato comunque, al di là della specificità dell'emergenza epidemiologica, dalla normativa generale vigente.

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[1] Erasmus+ Comenius: Guide to Long Term Study Mobility of Pupils in Strategic Partnerships reperibile al link http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2014/09/pupils-mobility_en.pdf

[2] Agenzia Nazionale Erasmus+ : Alunni italiani in mobilità: Consigli per le scuole reperibile al link http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2014/09/Consigli-utili_Alunni-italiani-in-mobilità.pdf. Le ultime novità Coronavirus sono reperibili al link http://www.erasmusplus.it/coronavirus-indicazioni-per-i-partecipanti-alle-mobilita-erasmus-e-corpo-europeo-di-solidarieta/