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Decreto legge 08.04.2020, n. 23

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (G.U. 08.04.2020, n. 94)

Capo IV - Misure fiscali e contabili

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 30 - Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro 50

1. Al fine di incentivare l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, il credito d'imposta di cui all'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, trova applicazione secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

2. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto on il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi del comma 2 dell'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono stabiliti altresì i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo.

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Articolo abrogato dall'art. 126, comma 5, D.L. 19.05.2020, n. 34, conv. con modif. da L. 17.07.2020, n. 77.