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Decreto legge 08.04.2020, n. 23

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (G.U. 08.04.2020, n. 94)

Capo IV - Misure fiscali e contabili

Art. 28 - Modifiche all'articolo 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019

1. All'articolo 32-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,», le parole «dalle società e dagli enti residenti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c),» sono sostituite dalle seguenti: «dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b), c) e d),»;

b) al comma 1, lettera c), dopo le parole «sono soggetti a tassazione con applicazione», le parole «di una ritenuta a titolo d'imposta nella misura prevista dall'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600», sono sostituite dalle seguenti: «della ritenuta di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste nel medesimo articolo 27»;

c) al comma 1, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti: «c-bis) per la quota imputabile ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, concorrono alla formazione del reddito complessivo per l'intero ammontare; c-ter) per la quota imputabile a soggetti non residenti nel territorio dello Stato, sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta nella misura prevista dal medesimo articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; per i soggetti non residenti indicati nel comma 3-ter del citato articolo 27 la misura della predetta ritenuta è pari a quella stabilita dal medesimo comma 3-ter.»;

d) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1- bis. Resta fermo il regime fiscale applicabile agli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;

e) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito da una società di gestione accentrata, è applicata, in luogo della ritenuta di cui al comma 1, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste nel medesimo articolo 27-ter. Le ritenute di cui al comma 1 del presente articolo e l'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente sono operate sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice.»;

f) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2- bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2020. In deroga alle disposizioni di cui al periodo precedente, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate entro il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi la disciplina previgente a quella prevista dall'articolo 1, commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».