Decreto legge 08.04.2020, n. 22
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 411, primo periodo, dopo le parole: «apposito comitato ordinatore,» sono inserite le seguenti: «nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e»;
b) al comma 411, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il comitato ordinatore cura altresì l'attuazione del piano, ne coordina tutte le attività discendenti e formula ai competenti organi dell'Università degli studi di Napoli Federico II le proposte e i pareri, prescritti dalla normativa vigente, in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti»;
c) al comma 413, primo periodo, le parole: «Allo scadere del triennio di operatività» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal secondo anno di operatività e comunque non oltre lo scadere del triennio sperimentale di cui al comma 409».
2. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 413, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, nei limiti finanziari ivi indicati, sono definite le modalità di istituzione, funzionamento e organizzazione della Scuola superiore meridionale. Nelle more dell'insediamento dei nuovi organi statutari, il comitato ordinatore di cui all'articolo 1, comma 411, della legge n. 145 del 2018 svolge tutte le funzioni necessarie all'attuazione del decreto di cui al primo periodo.