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D.P.C.M. 22.04.2020, n. 51

Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR, in attuazione dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. (G.U. 15.06.2020, n. 150)

Formula iniziale

Vigente al: 30.06.2020

Il Presidente

Del Consiglio Dei Ministri

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 3, in tema di trattamento di fine servizio e termini di liquidazione della pensione, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, recante «Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», ed in particolare l'articolo 12, commi 7 e 8;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», ed in particolare l'articolo 24;

Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2017, n. 289, recante «Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita»;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», ed in particolare l'articolo 23 «Anticipo del TFS»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999 in materia di trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2000, n. 111;

Visto, in particolare, il comma 2 del citato articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che prevede la stipula di apposito accordo quadro tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, sentito l'INPS;

Visto, in particolare, il comma 7 del citato articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sentiti l'INPS, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la disciplina delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui al predetto articolo 23 e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti, anche in termini di trasparenza ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'accesso al finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma 3 e della garanzia di ultima istanza dello Stato;

Visto l'articolo 16, comma 7, in materia previdenziale, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante «Disposizioni in materia di finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ed in particolare:

a) l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), che, nel prevedere che i dati personali sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»), sancisce i principi di proporzionalità, non eccedenza e gradualità dei dati personali;

b) l'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), secondo cui il trattamento è lecito ove ricorra la condizione che il trattamento stesso è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

c) l'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), secondo cui la base su cui si fonda il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1, lettera e), deve essere stabilita dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento prevedendo che nella stessa base giuridica siano individuate disposizioni specifiche in merito alle condizioni relative alla liceità del trattamento, ai periodi di conservazione ed alle misure di sicurezza;

d) l'articolo 13 «Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato», l'articolo 24 «Responsabilità del titolare del trattamento», l'articolo 26 «Contitolari del trattamento», l'articolo 28 «Responsabile del trattamento», l'articolo 29 «Trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»;

Visto il Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato»;

Vista la sentenza n. 159/2019 della Corte Costituzionale del 17 aprile 2019 relativa al giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Sentito l'INPS, per i profili di competenza;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso con nota n. 156 del 31 luglio 2019;

Acquisito il parere dell'Autorità garante della concorrenza del mercato, espresso con nota n. 52301 del 29 luglio 2019;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 27 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con il quale l'on. dott.ssa Fabiana Dadone è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 2019 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2019, con il quale è stata conferita la delega di funzioni al predetto Ministro, registrato alla Corte dei conti in data 3 ottobre 2019, reg. n. 1882;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione;

Adotta

il seguente regolamento: