D.P.C.M. 22.04.2020, n. 51
1. Il soggetto finanziato può presentare domanda di estinzione totale o parziale dell'anticipo TFS/TFR alla banca, con oneri a proprio carico.
2. Entro quindici giorni lavorativi, la banca comunica al soggetto finanziato l'importo, comprensivo di capitale e interessi da restituire.
3. Contestualmente al perfezionamento dell'operazione di estinzione dell'anticipo TFS/TFR con il pagamento dell'importo dovuto da parte del soggetto finanziato, la banca comunica all'ente erogatore l'avvenuta estinzione totale o parziale dell'anticipo TFS/TFR e, conseguentemente, sono automaticamente adeguate le garanzie.
4. Ai fini del perfezionamento dell'operazione è riconosciuto alla banca un indennizzo, a carico del soggetto finanziato, parametrato all'importo rimborsato in anticipo, in caso di estinzione anche parziale, nella misura massima stabilita nell'Accordo quadro.