Decreto P.C.M. 15.04.2020, n. 62
1. Al decreto ministeriale 30 ottobre 2007, n. 240, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, commi 1 e 3, lettera h), all'articolo 2, comma 2, all'articolo 3, comma 1, all'articolo 4, comma 2, all'articolo 5, comma 1, le espressioni «Ministro per le pari opportunità» e «Dipartimento per le pari opportunità» sono rispettivamente sostituite da «Autorità politica con delega alla famiglia» e «Dipartimento per le politiche della famiglia»;
b) all'articolo 1, comma 3, lettera f), le parole «, che sottopone all'approvazione del Comitato interministeriale per la lotta alla pedofilia» sono soppresse;
c) l'articolo 2, comma 1, è sostituito dal seguente: «L'Osservatorio opera presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, è presieduto dal Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia ed è composto, per un triennio, da quattro componenti designati dall'Autorità politica con delega alla famiglia, di cui uno con funzioni di coordinatore scientifico da individuarsi tra il personale dirigenziale in servizio presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un componente designato dall'Autorità politica con delega alle pari opportunità, da sei componenti delle Amministrazioni centrali, designati rispettivamente dal Ministero dell'interno, dal Ministero della giustizia, dal Ministero della salute, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'istruzione, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da tre componenti designati rispettivamente dal Capo della Polizia e dai Comandanti Generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e da tre componenti designati dalle associazioni nazionali operanti nel settore della lotta ai fenomeni dell'abuso e dello sfruttamento sessuale in danno dei minori scelte tra quelle con più ampia diffusione territoriale delle strutture associative e con maggiore consistenza numerica dei soggetti rappresentati; l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza partecipa, in via permanente, ai lavori dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con un proprio rappresentante.»;
d) all'articolo 3, comma 2, le parole «spetta un compenso omnicomprensivo. I compensi sono definiti con determinazione del capo del Dipartimento per le pari opportunità nel limite delle risorse di cui all'articolo 6.» sono sostituite dalle seguenti: «non è riconosciuto alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ai fini della partecipazione ai lavori dell'Osservatorio.».
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.