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Decreto M.I. 21.04.2020, n. 498

Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria. (G.U. 28.04.2020, n. 34)

Formula iniziale

IL CAPO DIPARTIMENTO

per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, ed in particolare gli articoli 399 e seguenti, concernenti il reclutamento di personale docente ed educativo nelle scuole di ogni ordine e grado;

Visto l'art. 4, comma 1-quater, lettera c),del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», e il relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, l'art. 37, che ha stabilito che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedano l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere, nonché l'art. 38;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43 CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78 CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2005/36/CE;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, «Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta»;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile», ed in particolare l'art. 32;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante «Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167 e, in particolare, l'art. 1, comma 4-quinquies, in base al quale «a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, non è consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno già stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», ed in particolare gli articoli 678, comma 9 e 1014;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede, che «le domande e i relativi allegati per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali banditi a decorrere dal 30 giugno 2012 sono inviate esclusivamente per via telematica»;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 87, comma 5;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera t);

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» e, in particolare, l'art. 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» ed in particolare l'art. 38;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e del Tesoro del 10 marzo 1997, concernente, in particolare, la validità permanente, ai fini dell'ammissione ai concorsi ordinari, dei titoli di studio di scuola e di istituto magistrale;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 maggio 1998, ed in particolare l'art. 4 recante «Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011, recante «Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, recante «Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 850, recante «Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell'art. 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 19 dicembre 2016, n. 5388, ed analoghe, con le quali si afferma l'equiparazione tra il diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica conseguito al termine dei percorsi quinquennali di sperimentazione attivati presso gli istituti magistrali;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92, recante «Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 aprile 2019, n. 327, recante «Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, le prove d'esame e i relativi programmi»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 aprile 2019, n. 329, recante «Requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno»;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 aprile 2019, n. 330, recante disposizioni sulla «Formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia e primaria per i posti comuni e di sostegno»

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 20 aprile 2020 n. 200, recante «Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 giugno 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 2 luglio 2019, Reg. ne Prev. n. 1.406, con il quale si autorizzano le procedure per il reclutamento per n. 16.959 unità di personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria;

Considerato che il predetto contingente è stato ricalcolato in applicazione dell'art. 1, commi 18 e 18-quater del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;

Considerato che, pertanto, per il biennio 2020/2021, 2021/2022 è stata rilevata la previsione di disponibilità da destinare alle procedure concorsuali relative alla scuola dell'infanzia, pari a n. 1.926 unità e alla scuola primaria pari a n. 10.937 unità, come riportate nei prospetti allegati;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola per il triennio 2016/2018 del 19 aprile 2018;

Sentite le organizzazioni sindacali in data 17 aprile 2020 e 21 aprile 2020;

Considerato che risulta vacante il posto di Direttore Generale per il Personale Scolastico;

Decreta: