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Decreto M.I. 21.04.2020, n. 498

Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria. (G.U. 28.04.2020, n. 34)

Art. 5 - Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati

1. I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia, che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'espletamento della prova preselettiva e delle prove scritte, da personale individuato dal competente USR.

2. Il candidato che richieda ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova, dovrà documentare la propria disabilità con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova, unitamente alla specifica autorizzazione all'USR al trattamento dei dati sensibili. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che la disabilità determina in funzione delle prove di concorso. L'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta.

3. Il candidato affetto da invalidità uguale o superiore all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non è tenuto a sostenere l'eventuale prova preselettiva ed è ammesso alle prove scritte, sempre previa presentazione, con le modalità e nei termini di cui al precedente comma 2, della documentazione comprovante il grado di invalidità. A tal fine, il candidato nella domanda compilata online dovrà dichiarare di volersi avvalere del presente beneficio.

4. Eventuali gravi limitazioni fisiche, intervenute successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere adeguatamente documentate, con certificazione medica, rilasciata da struttura pubblica, e comunicate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR competente oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC).