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Decreto M.I. 20.04.2020, n. 200

Tabella dei titoli valutabili nei concorsi, per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno. (G.U. 21.04.2020, n. 104)
Formula iniziale - 

Art. 1 - 

Formula iniziale

Il Ministro Dell'Istruzione

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», di seguito denominato testo unico, ed in particolare l'art. 400, commi 8 e 9;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed, in particolare, l'art. 2;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ed, in particolare, l'art. 4, comma 1-quater, lettera c);

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, con il quale ché stato adottato il regolamento concernente la «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, recante «Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 aprile 2019, n. 327, recante «Disposizioni concernenti il concorso, per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, le prove d'esame ed i relativi programmi»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 aprile 2019, n. 328, recante «Tabella dei titoli valutabili nei concorsi, per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, e primaria su posto comune e di sostegno»;

Considerata l'opportunità di procedere ad una revisione della tabella di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 aprile 2019, n. 328, anche alla luce della direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 24 aprile 2018, n. 3, recante «Linee guida sulle procedure concorsuali», emanata ai sensi dell'art. 35, comma 5.2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed, in particolare, del punto 5, in base al quale «nelle previsioni relative ai titoli, occorre assicurare un adeguato bilanciamento tra i titoli di servizio ed altri titoli»;

Valutata altresì l'opportunità di procedere ad un riordino dei titoli valutabili e ad una rivisitazione dei punteggi ad essi attribuiti, al fine di valorizzare i titoli di cui all'art. 1, comma 20 della citata legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché di ridurre il novero dei titoli valutabili a quelli che, per comprovata significatività, abbiano rilievo inequivocabile rispetto al profilo professionale;

Visto l'art. 6 del C.C.N.L. relativo al personale del comparto istruzione e ricerca, sottoscritto in data 19 aprile 2018, in attuazione del quale l'amministrazione ha attivato il confronto con i soggetti sindacali nei giorni 29 e 30 gennaio 2020;

Vista la richiesta di acquisizione del parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione del 4 febbraio 2020;

Considerato che il Consiglio superiore della pubblica istruzione non ha reso il prescritto parere;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» ed, in particolare, l'art. 3 secondo il quale «A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione - CSPI, rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere. Per i provvedimenti già trasmessi, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, a decorrere dalla deliberazione dello stato di emergenza, per i quali non sia stato ancora reso il parere e non sia scaduto il termine per renderlo, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art. 22, comma 8, lettera a), punto a3) del C.C.N.L. relativo al personale del comparto istruzione e ricerca;

Decreta:

Art. 1 -

1. È adottata la Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, che identifica i titoli di accesso, i titoli professionali, culturali e di servizio valutabili nelle procedure concorsuali, per titoli ed esami, a posti per il reclutamento del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria nonchché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia e primaria, unitamente alla ripartizione dei relativi punteggi.

2. Ai sensi dell'art. 400, comma 9 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la valutazione complessiva dei titoli ai sensi della Tabella A non può eccedere i venti punti e, qualora superiore, ché ricondotta a tale limite massimo.

Tabella A - Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno, adottata ai sensi dell'articolo 400, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Ai sensi dell'articolo 400, comma 9, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la valutazione complessiva dei titoli previsti dalla presente tabella non può eccedere i venti punti e, qualora superiore, è ricondotta a tale limite massimo.

Tipologia Punteggio
A Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale
A.1 Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a posto comune per la scuola dell'infanzia o primaria
A.1.1 Abilitazione specifica, diploma di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 o titolo di abilitazione conseguito all'estero riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sulla base del punteggio conseguito
Le abilitazioni il cui voto non è espresso in centesimi sono rapportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti punti 1,50
Punti
se p <= 75: 0 punti
se p > 75:
(p - 75)/5 punti, arrotondati al secondo decimale dopo la virgola
ove p è il voto del titolo di abilitazione espresso in centesimi
A.1.2 In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, l'abilitazione specifica conseguita attraverso la laurea in Scienze della Formazione primaria ovvero attraverso altra laurea magistrale conseguita all'estero, riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, comporta l'attribuzione di ulteriori
Nel caso di abilitazioni per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.
Punti 7,5
A.2 Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a posti di sostegno alle classi con alunne ed alunni con disabilità, per la scuola dell'infanzia o primaria
A.2.1 Diploma di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado di istruzione o titolo di specializzazione estero riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sulla base del punteggio conseguito.
Le specializzazioni il cui punteggio non è espresso in centesimi sono rapportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.
Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti punti 1,50
Punti
se p <= 75: 0 punti
se p > 75:
(p - 75)/5 punti, arrotondati al secondo decimale dopo la virgola
ove p è il voto del titolo di abilitazione espresso in centesimi
A.2.2 In aggiunta al punteggio di cui al punto A.2.1, la specializzazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di specializzazione cui si è avuto accesso tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, comporta l'attribuzione di ulteriori
Nel caso di specializzazioni conseguite attraverso un unico percorso per più gradi, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.
Punti 5
B Punteggio per i titoli professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso
B.1 Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto (per ciascun titolo) Punti 5
B.2 Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-24 e A-25 per la lingua inglese (si valuta un solo titolo) Punti 3
B.3 Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale o diploma ISEF costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-48 e A-49 per scienze motorie (si valuta un solo titolo) Punti 3
B.4 Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale; diploma accademico di II livello o diploma di conservatorio costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-29, A-30, A-55 e A-56 di ambito musicale (si valuta un solo titolo) Punti 3
B.5 Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, non altrimenti valutati (per ciascun titolo) Punti 2
B.6 Laurea triennale nelle classi di laurea L-11 e L-12, purché il piano di studi abbia ricompreso 24 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 01 ovvero L-LIN 02 e 36 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 11 ovvero L-LIN 12, non cumulabile con il punteggio di cui al punto B.2 (si valuta un solo titolo) Punti 2
B.7 Laurea triennale nelle classi di laurea L-22, non cumulabile con il punteggio di cui al punto B.3 (si valuta un solo titolo) Punti 2
B.8 Diploma accademico di I livello conseguito nei conservatori di musica di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009 n. 124 ovvero presso gli istituti superiori di studi musicali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 marzo 2013, n. 243, non cumulabile con il punteggio di cui al punto B.4 (si valuta un solo titolo) Punti 2
B.9 Laurea triennale o diploma accademico di I livello, non altrimenti valutati e che non abbiano costituito titolo di accesso ai titoli di cui ai punti B.2, B.3, B.4, B.5 (per ciascun titolo) Punti 1,5
B.10 Abilitazione all'insegnamento con metodo didattico Montessori, Pizzigoni o Agazzi (per ciascun titolo) Punti 1,5
B.11 Ulteriore abilitazione sullo specifico posto (per ciascun titolo) Punti 2
B.12 Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 nel Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola 31 marzo 2005(per ciascun titolo) Punti 5
B.13 Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia (per ciascun titolo) Punti 5
B.14 Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (per ciascun titolo) Punti 5
B.15 Inserimento nelle graduatorie nazionali preposte alla stipula di contratti di docenza a tempo indeterminato per i docenti AFAM (per ciascun titolo) Punti 5
B.16 Diploma di specializzazione universitario, non altrimenti valutato di durata pluriennale (si valuta al massimo un titolo) Punti 1
B.17 Titolo di specializzazione sul sostegno alle alunne ed alunni con disabilità, per ciascun titolo Il predetto titolo non è valutabile nelle procedure concorsuali sul sostegno se costituisce titolo di accesso. Viene valutato invece qualora si tratti di un ulteriore titolo di specializzazione. Punti 2
B.18 Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo abilitante all'insegnamento in CLIL in un Paese UE (per ciascun titolo) Punti 1,5
B.19 Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6 o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di livello almeno B2 (per ciascun titolo) Punti 1
B.20 Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 ed esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Miur ai sensi del predetto decreto, (per ciascun titolo e viene valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera) C1 Punti 1,5
C2 Punti 2
B.21 Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale (per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici) Punti 0,5
B.22 Titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all'articolo 3, comma 2, e all'allegato A al DM 23febbraio 2016, n. 92 Punti 1,5
C Titoli di servizio
C.1 Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto per cui si procede alla valutazione, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.
L'insegnamento prestato su posti di sostegno agli alunni con disabilità è valutato solo nella specifica procedura concorsuale.
Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto.
Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Punti 0,5
per ciascun anno di servizio