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Parere C.S.P.I. 05.08.2020

Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione di recepimento delle "Linee Guida recanti le indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI), previsto dal D.M. 26 giugno 2020, n. 39".

Approvato nella seduta plenaria n. 44 del 5/8/2020

tenutasi in modalità telematica nel rispetto delle misure governative contro la diffusione pandemica in atto

Premessa

Appare utile in premessa ricostruire il quadro entro cui si colloca la proposta delle "Linee Guida per la didattica digitale integrata" oggetto del presente parere.

Nei mesi scorsi per far fronte al blocco delle attività scolastiche causato dall'emergenza epidemiologica e per garantire una forma di continuità all'azione didattica, è stata prevista, con specifica disposizione normativa, la possibilità di proseguire "a distanza" le attività didattiche nelle scuole di ogni grado.

Questa necessità è stata accolta dalla comunità scolastica come l'unica possibilità, stante la situazione epidemiologica che imponeva il distanziamento fisico, per dare effettiva continuità alla fruizione del diritto costituzionale all'istruzione. Tanto comunque ha reso evidente che tale iniziativa veniva assunta in una situazione di estrema difficoltà dovuta alla carenza di strumentazione tecnologica di gran parte delle scuole, dei docenti e degli alunni e anche per una prevalente impreparazione all'utilizzo della didattica a distanza da parte della comunità scolastica.

Con la nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, dal titolo "Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza", il Ministero dell'Istruzione aveva già voluto offrire alle istituzioni scolastiche un primo quadro di riferimento didattico operativo. Senonché queste indicazioni sono state accolte dalla comunità professionale dei docenti con non poche riserve e in certi casi con evidente contrarietà perché ritenute troppo prescrittive, non pienamente rispettose dell'autonomia professionale e delle prerogative degli organi collegiali e soprattutto non adeguate al contesto dato, caratterizzato da una diffusa impreparazione ad utilizzare le nuove tecnologie senza un sufficiente supporto.

La DaD è stata poi prevista all'interno del documento per la pianificazione della ripresa delle attività didattiche di cui al DM 39/2020, circoscritta però all'ipotesi che l'andamento epidemiologico configurasse situazioni emergenziali tali da rendere necessaria la sospensione dell'attività didattica in presenza.

Il Ministero dell'Istruzione propone in questa fase le "Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata", sulla base delle quali le singole scuole dovranno adottare un proprio "Piano scolastico per la didattica digitale integrata" (DDI), che ne allargano il campo di azione alla ordinarietà nelle scuole secondarie di secondo grado, qualificandola come modalità complementare alla didattica in presenza e unica modalità per tutti i gradi qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.

Senonché di queste Linee Guida, che propongono profonde modifiche strutturali, non sono evidenti quali siano i fondamenti culturali, normativi, pedagogici e metodologici; conseguentemente le misure presenti, che peraltro sono di tipo didattico ed organizzativo con ricadute ordinamentali non esplicite, rischiano di apparire del tutto incongrue e immotivate con effetti invasivi dell'autonomia scolastica e professionale, con ricadute, al contempo, sulla prestazione di lavoro che è materia di esclusiva negoziazione contrattuale.

Il CSPI sottolinea il peso progettuale che graverà sui dirigenti, sui docenti e sulla scuola tutta alle prese, all'inizio del prossimo anno, con l'introduzione di forti novità e con la gestione della situazione di emergenza.

Considerato che il tempo scuola previsto dagli Ordinamenti è definito da norme primarie che non possono essere modificate in maniera surrettizia da Linee Guida, appare inoltre illegittimo il riferimento a orari minimi in relazione alla DDI. La situazione descritta, infatti, è riferita a una eventuale nuova condizione emergenziale che preveda la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutti i gradi scolastici.

Diversa la situazione per la scuola secondaria di secondo grado, dove la DDI può essere progettata in modo complementare. Su questo invece manca qualsiasi riferimento a monte ore minimi e massimi da attuare in considerazione dei diversi contesti territoriali. Questo aspetto si interseca con l'organizzazione che le scuole si sono date in relazione agli spazi, al numero degli studenti nelle aule, ad eventuali orari differenziati per evitare assembramenti e ad un uso più razionale dei mezzi di trasporto. Naturalmente si tratta di differenti situazioni che dipendono da diverse variabili (strutture degli edifici e spazi utilizzabili, collocazione territoriale della scuola, presenza dei trasporti, disponibilità tecnologiche). Le decisioni dipendono anche dalla possibilità o meno di avere un numero adeguato aggiuntivo di docenti, considerato che la divisione della classe e la lezione in sincrono (con gruppi classe in presenza e a distanza che seguono la stessa lezione) non sono scelte efficaci didatticamente e praticabili tecnicamente.

Risulta di difficile comprensione in cosa dovrebbero consistere le attività sincrone se non in una trasposizione della lezione svolta in classe: che sia questa l'interpretazione data dalle Linee Guida viene confermato dal mettere sullo stesso piano i device utilizzabili per connettersi, che in realtà, in vista di una interazione diversa non sono tutti equivalenti.

La Didattica Digitale Integrata non può essere utilizzata solo per l'emergenza, ma dovrebbe essere considerata uno strumento al pari di altre metodologie di insegnamento. Sarebbe più opportuno definire la DDI non come una metodologia ma come un canale, un mediatore didattico attraverso cui veicolare attività, contenuti, collaborazioni. La metodologia didattica non è innovativa quando utilizza degli strumenti digitali (può essere addirittura conservativa o restauratrice di pure modalità trasmissive) e non è vero che la video-conferenza favorisca metodologie in cui gli alunni siano più protagonisti. Sono affermazioni in sé contraddittorie che rimangono sospese nel documento, senza un effettivo sviluppo nelle indicazioni.

Si auspica che si realizzi un'efficace programmazione collegiale, che coinvolga più docenti su attività e percorsi inter e pluridisciplinari, sempre nella logica di proposte didattiche varie e motivanti, che superino la lezione frontale, anche se a distanza e in sincrono. Sarebbe preferibile quindi lavorare su percorsi didattici replicabili e modulabili, per poter integrare davvero la "didattica con il digitale" al lavoro in classe. In questa prospettiva il lavoro del docente è solo in piccola parte "fare lezione": in massima parte sarebbe costruire il percorso didattico mettendo a disposizione attività, materiali, stimoli e monitorando con puntualità le attività asincrone.

Nel testo in esame manca altresì un chiaro riferimento alla rimodulazione dei PCTO che richiederebbero uno specifico intervento. Così come risulta assente qualunque riferimento alle attività laboratoriali, nel senso di privilegiarle in presenza, negli istituiti tecnici e professionali, per le discipline di indirizzo, lasciando altre attività per la DDI.

Il CSPI ritiene opportuno ricordare che nel "piano scuola" approvato con DM 39/2020 era annunciata la progettazione di una piattaforma finalizzata all'erogazione di contenuti didattici a distanza della quale non si parla più nel documento in esame. Una piattaforma garantita dal Ministero dell'Istruzione potrebbe risolvere, ovviamente, molti problemi di privacy e di sicurezza che viceversa aggraveranno ulteriormente il carico di responsabilità dei dirigenti scolastici.

Al CSPI, in definitiva, risulta che il documento sia sbilanciato su aspetti formali (non sempre esaustivamente considerati) più che sull'efficacia didattica.

Articolato con osservazioni e proposte di modifica

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
L'emergenza sanitaria ha comportato l'adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere "a distanza" le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p) ).
La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante "Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza" aveva già offerto alle istituzioni scolastiche il quadro di riferimento didattico operativo.
Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, all'articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l'obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g), di "attivare" la didattica a distanza, obbligo concernente, nel caso del dirigente, per lo più adempimenti relativi alla organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.
Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione.
Il decreto del Ministro dell'istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata.
Le presenti Linee Guida forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità complementare alla didattica in presenza nonché, da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.
Su questa specifica ultima ed estrema eventualità, saranno gli Uffici scolastici regionali a intervenire, sulla base delle specifiche situazioni che avessero a manifestarsi, sulla scorta di quanto già previsto e sperimentato ai sensi dell'articolo 31, comma 3 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 16 maggio 2020, n. 10.
Nel richiamare integralmente, nel merito, quanto già espresso all'interno del Documento per la pianificazione di cui al DM 39/2020, si evidenzia che tutte le scuole, a prescindere dal grado di istruzione, dovranno dotarsi del suddetto Piano.
L'elaborazione del Piano, allegato o integrato nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, riveste dunque carattere prioritario poiché esso individua i criteri e le modalità per riprogettare l'attività didattica in DDI, a livello di istituzione scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli studenti, in particolar modo degli alunni più fragili.
Nel richiamare le norme di riferimento si omette di citare la legge 41 del 6/6/2020 di conversione del decreto-legge 22/2020 che, all'art. 2 comma 3- ter, ha previsto che "Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto «Istruzione e ricerca», nella modalità a distanza, sono regolati mediante un apposito accordo contrattuale collettivo integrativo stipulato con le associazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il comparto «Istruzione e ricerca»".
Si ritiene pertanto che sia necessario prevedere quanto questo passaggio potrà modificare le indicazioni presenti nelle Linee Guida.
Il periodo "Le presenti Linee Guida forniscono indicazioni ... condizioni epidemiologiche contingenti" è una chiara invasione del campo della autonomia delle scuole: non si può dire che nella secondaria di secondo grado la DDI deve essere prevista come "complementare" d'ufficio (peraltro si ignorano situazioni di istituti professionali, liceo o istituto artistico, etc.), dal momento che in situazioni ordinarie le scuole potrebbero non sentirne la necessità o prevedere altre forme di integrazione (tipo la visita ai musei, etc.).
In questo documento ministeriale la DDI deve rimanere come attività necessaria (meglio ancora suggerita) in caso di sospensione didattica. Lo stesso peso non può non essere definito che dal collegio dei docenti. Rispetto poi al testo: "da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora si rendesse necessario sospendere di nuovo le attività didattiche.." si propone di non vincolare alla sola sospensione delle attività didattiche ma anche a eventuali necessità di contenimento del contagio, anche nel caso di vincoli imposti dalla logistica.
L'intervento degli USR deve essere utile ad agevolare le scuole al fine di deliberare le modalità organizzative e didattiche confacenti alle specifiche situazioni territoriali.
COME ORGANIZZARE LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Ogni istituzione scolastica del Sistema nazionale di istruzione e formazione definisce le modalità di realizzazione della didattica digitale integrata, in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone.
La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché, in caso di nuovo lockdown, agli alunni di tutti i gradi di scuola, secondo le indicazioni impartite nel presente documento.
La progettazione della didattica in modalità digitale deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza.
Si afferma che le istituzioni scolastiche debbano definire le modalità di realizzazione della DDI in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone.
Le definizioni e l'utilizzo di attività sincrone e asincrone è un aspetto peculiare della didattica digitale. Senonché nelle Linee Guida non viene data alcuna indicazione su quali possano essere considerate le attività sincrone, né quelle asincrone. Se sono tutte ammissibili o demandate alla progettazione di scuola andrebbe indicato. Così come andrebbe esplicitato in che termini e in che misura debba essere definito il bilanciamento tra i due tipi di attività, ovvero quelle sincrone e asincrone. Anche in questo caso, se tutto viene affidato all'autonomia delle scuole andrebbe esplicitato; ma allora ci si interroga su quale sia la funzione di Linee Guida che non guidano a dirimere su aspetti rilevanti come quelli su indicati.
L'ANALISI DEL FABBISOGNO
Le istituzioni scolastiche avviano una rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività, qualora il quadro rispetto ai mesi di sospensione delle attività didattiche sia mutato anche in considerazione dell'ingresso dei nuovi alunni nelle classi prime, al fine di prevedere la concessione in comodato d'uso gratuito degli strumenti per il collegamento, agli alunni che non abbiano l'opportunità di usufruire di device di proprietà.
La verifica del fabbisogno sarà necessaria per procedere, ove non già avvenuto, all'approvazione in Consiglio di Istituto dei criteri di concessione in comodato d'uso delle dotazioni strumentali dell'istituzione scolastica, avendo cura che essi contemplino una priorità nei confronti degli studenti meno abbienti.
La rilevazione potrà riguardare anche il personale docente a tempo determinato al quale, se non in possesso di propri mezzi, potrà essere assegnato un dispositivo in via residuale rispetto agli alunni e solo ove il fabbisogno da questi espresso sia completamente soddisfatto. Si ritiene che i docenti assunti a tempo indeterminato, in quanto da anni assegnatari delle somme della Carta del docente, siano nella possibilità di dotarsi di adeguati strumenti da utilizzare per la prestazione lavorativa, coerentemente con le politiche "BYOD" che ogni istituzione scolastica è chiamata ad adottare (Azione#6 del PNSD).
Per quanto attiene la garanzia di connettività, oltre alla prosecuzione degli accordi a livello nazionale con i principali gestori di telefonia mobile garantiti dall'AgID, le istituzioni scolastiche potranno riavviare o instaurare nuovi contratti per l'acquisto di sim dati, procedendo all'attivazione di procedure di acquisizione previste dalla normativa vigente, fermo restando che sono in corso contatti con gli operatori da parte dell'Amministrazione centrale.
Al periodo "La verifica ... studenti meno abbienti" aggiungere: "attraverso la definizione di criteri trasparenti di assegnazione nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, i cui aspetti dovranno essere definiti in un apposito documento, predisposto dal Ministero in collaborazione con l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, al fine di fornire alle famiglie una specifica informativa".
Quello della connettività è uno degli aspetti più problematici che avrebbe già dovuto essere affrontato a livello centrale con un accordo con i gestori di servizi telefonici. Non appare sufficiente, dopo questo lungo e complesso periodo, affermare che sono in corso contatti, scaricando sulle scuole un problema che si è già rilevato di difficile gestione e poco economico in termini di scalabilità dei costi.
GLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE
Il Collegio docenti è chiamato a fissare criteri e modalità per erogare didattica digitale integrata, adattando la progettazione dell'attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, anche in modalità complementare, affinché la proposta didattica del singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca omogeneità all'offerta formativa dell'istituzione scolastica. Al team dei docenti e ai consigli di classe è affidato il compito di rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all'apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità.
Va posta attenzione agli alunni più fragili. Nel caso in cui si propenda per attività di DDI come metodologia complementare alla didattica in presenza, si avrà cura di orientare la proposta verso gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie, anche attivando percorsi di istruzione domiciliare appositamente progettati e condivisi con le competenti strutture locali, ai fini dell'eventuale integrazione degli stessi con attività educativa domiciliare. Nei casi in cui la fragilità investa condizioni emotive o socio-culturali, ancor più nei casi di alunni con disabilità, si suggerisce che sia privilegiata la frequenza scolastica in presenza, prevedendo l'inserimento in turnazioni che contemplino alternanza tra presenza e distanza solo d'intesa con le famiglie.
I docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni loro affidati, curano l'interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire all'alunno medesimo in incontri quotidiani con il piccolo gruppo e concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe.
È necessario che la scuola fornisca alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti del Piano scolastico per la didattica digitale integrata, sui criteri che saranno utilizzati dai docenti per operare la scelta degli studenti cui proporre la DDI, sulle caratteristiche che regoleranno tale metodologia e gli strumenti che potranno essere necessari.
Per le situazioni di fragilità, a qualsiasi tipologia esse siano riconducibili, è opportuno che le istituzioni scolastiche operino periodici monitoraggi al fine di poter attivare, in caso di necessità, tutte le azioni necessarie volte a garantire l'effettiva fruizione delle attività didattiche, in particolar modo per gli studenti con cittadinanza non italiana neo arrivati in Italia, anche con il supporto delle agenzie del territorio, per non trasformare le differenze linguistiche, socio-economico-culturali in elementi di aggravio del divario di opportunità tra studenti.
Si ribadisce, come precisato in premessa, la necessità di definire i fondamenti culturali, normativi, pedagogici e metodologici su cui basare le misure suggerite di tipo ordinamentale, didattico ed organizzativo, senza le quali appare velleitario il compito assegnato al collegio dei docenti.
Nello specifico si afferma che la modalità di didattica in presenza e la modalità a distanza possano essere realizzate in modo complementare. Qualora con questo si intendesse affermare che mentre una parte della classe segue la lezione in presenza un'altra segue a distanza (come
sembra confermato nel successivo paragrafo sull'orario di lezione) deve essere evidenziato come questa modalità di organizzare l'attivitàdidatticasia profondamente errata, sia dal punto di vista concettuale che metodologico. Le due modalità didattiche, infatti, per quanto integrabili,nonsono sovrapponibili nel medesimo tempo. Esse infatti necessitano di procedure, modi di relazione, materiali di lavoro, perfino utilizzo dei contenuti completamente differenti tra loro. Utilizzare contemporaneamente le due modalità di fare lezione comporterebbe una forte complicazione sul piano operativo e gestionale da parte del docente, ma anche un grave pregiudizio degli esiti dell'attività formativa sugli studenti.
Appare altresì inadeguato affidare al team docenti e ai consigli di classe il compito di rimodulare le progettazioni didattiche "individuando i contenuti essenziali delle discipline". Nel caso di complementarietà della DDI della secondaria sarà il collegio a rimodulare le proposte didattiche tenendo come riferimento le indicazioni nazionali dei licei e le linee guida degli istituti tecnici e professionali. Nel caso invece di nuova situazione d'emergenza che riguarda tutti i gradi di scuola sarebbe opportuno affidare questo compito alla struttura tecnica del Ministero coinvolgendo anche il Comitato scientifico per le Indicazioni Nazionali di cui all'art. 3 del DM 254/2012.
L'espressione "I docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni loro affidati" è gravemente lesiva della normativa vigente che assegna il docente di sostegno alla classe. Il CSPI, pertanto, ne chiede l'eliminazione. Eventuali modalità di lavoro in DDI, inoltre, devono essere previste nel PEI. Si propone di aggiungere: "L'individuazione degli alunni cui proporre percorsi in DDI dovrà avvenire adottando specifiche garanzie a tutela dei dati dei minori, considerata la delicatezza delle informazioni trattate".
GLI STRUMENTI DA UTILIZZARE
Ogni scuola assicura unitarietà all'azione didattica rispetto all'utilizzo di piattaforme, spazi di archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, al fine di semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il reperimento dei materiali, anche a vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro. A tale scopo, ciascuna istituzione scolastica individua una piattaforma che risponda ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy*, assicuri un agevole svolgimento dell'attività sincrona anche, possibilmente, attraverso l'oscuramento dell'ambiente circostante e risulti fruibile, qualsiasi sia il tipo di device (smartphone, tablet, PC) o sistema operativo a disposizione.
Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il registro elettronico*, così come per le comunicazioni scuola-famiglia e l'annotazione dei compiti giornalieri. La DDI, di fatto, rappresenta le "spostamento" in modalità virtuale dell'ambiente di apprendimento e, per così dire, dell'ambiente giuridico in presenza.
L'Animatore e il Team digitale garantiscono il necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali della scuola, attraverso collaborazione rivolta ai docenti meno esperti e la creazione e/o la guida all'uso di repository, in locale o in cloud, per la raccolta separata degli elaborati degli alunni e dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, qualora svolte a distanza, in modo da garantire la corretta conservazione degli atti amministrativi e dei prodotti stessi della didattica.
La creazione di repository scolastiche, ove non già esistenti e disponibili sulle piattaforme multimediali in uso, che siano esplicitamente dedicate alla conservazione di attività o video-lezioni, al di là dei prodotti a tal fine dedicati messi a disposizione dalle principali applicazioni di registro elettronico, potrà costituire strumento utile non solo per la conservazione, ma anche per la ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti stessi, anche in modalità asincrona.
Gli Uffici scolastici regionali, attraverso le reti di scopo per la formazione del personale e con l'ausilio dei referenti regionali per il PNSD, i Future Labs, le reti di scuole sulle metodologie innovative garantiscono il proprio supporto alle istituzioni scolastiche, sia in termini di formazione che di know-how, attivando, se necessario, forme di gemellaggio e monitoraggio che restituiscano i fabbisogni del territorio e consentano interventi immediati ed efficaci.
L'Amministrazione centrale proseguirà il suo impegno per garantire, attraverso appositi accordi con la RAI - Radiotelevisione italiana, l'erogazione di contenuti didattici sui canali tematici dell'emittente, secondo orari prestabiliti, organizzati per fasce d'età, dalla prima infanzia all'età adulta.
Si lascia libertà alle scuole nella scelta della piattaforma da utilizzare per la didattica a distanza, ma allo stesso tempo si "scarica" sulle scuole medesime la responsabilità di scegliere quella che risponda ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy. Questi ultimi aspetti sono di non poco rilievo tanto per il personale dirigente che docente quanto per gli stessi alunni e su cui, anche di recente, si è espresso lo stesso Garante sulla privacy. Tali aspetti infatti investono una sfera particolarmente riservata della vita sia di adulti che di minorenni per cui occorre assolutamente evitare che i dati personali possano essere utilizzati per fini non appropriati. Per questo motivo sarebbe opportuno che il Ministero si facesse carico di questa esigenza mettendo a disposizione una propria piattaforma non solo per garantire l'utilizzo dei dati per fini prettamente istituzionali, ma anche per evitare alle scuole di dover utilizzare i servizi di soggetti commerciali (la cui finalità è notoriamente il profitto e non il bene pubblico) con conseguente aggravio dei bilanci di scuola.
In subordine, e nelle more della realizzazione della piattaforma unica, si ritiene necessario che il Ministero dell'Istruzione stipuli protocolli a livello centrale con gestori commerciali di piattaforme sollevando le singole istituzioni scolastiche dal dover farsi carico della garanzia della privacy nel trattamento dei dati.
Per quanto riguarda l'utilizzo del registro elettronico, si ritiene che questo sia strumento adeguato nella comunicazione con colleghi, alunni e famiglie, ma non idoneo quale atto qualificato alla rilevazione della presenza in servizio dei docenti nelle attività a distanza (per altro utilizzando un concetto obsoleto perfino nelle attività di smart working). *Alla parola privacy dovrebbe essere correlato il richiamo al Provvedimento del 26 marzo 2020 "Didattica a distanza: prime indicazioni" dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali. * Per quanto riguarda il registro elettronico si auspica che il Ministero dell'istruzione, in collaborazione con l'Autorità garante per la protezione dei dati personali emani al più presto indicazioni specifiche sulla protezione dei dati sensibili. Si propone di aggiungere: "La creazione di repository scolastiche, ove non già esistenti e disponibili sulle piattaforme multimediali in uso, che siano esplicitamente dedicate alla conservazione di attività o video- lezioni svolte e tenute dal docente, al di là dei prodotti a tal fine dedicati messi a disposizione dalle principali applicazioni di registro elettronico, potrà costituire strumento utile non solo per la conservazione, ma anche per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti stessi, anche in modalità asincrona, sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali con specifico riferimento alla necessaria regolazione dei rapporti con eventuali fornitori esterni, e della normativa di settore applicabile ai rapporti di lavoro, con particolare riguardo alla conservazione di immagini e/o audio".
L'ORARIO DELLE LEZIONI
Nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l'offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa.
Nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, il gruppo che segue l'attività a distanza rispetta per intero l'orario di lavoro della classe salvo che la pianificazione di una diversa scansione temporale della didattica, tra alunni in presenza e a distanza, non trovi la propria ragion d'essere in motivazioni legate alla specificità della metodologia in uso.
Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno da prevedersi quote orarie settimanali minime di lezione:
- Scuola dell'infanzia: l'aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere le modalità di contatto, dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell'età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio.
È inoltre opportuno attivare una apposita sezione del sito della scuola dedicata ad attività ed esperienze per i bambini della scuola dell'infanzia. Si rimanda al documento di lavoro "Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a Distanza. Un modo diverso per 'fare' nido e scuola dell'infanzia".
- Scuola del primo ciclo: assicurare almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria), organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.
- Scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale: assicurare agli alunni, attraverso l'acquisto da parte della scuola di servizi web o applicazioni che permettano l'esecuzione in sincrono, sia le lezioni individuali di strumento che le ore di musica d'insieme.
- Scuola secondaria di secondo grado: assicurare almeno venti ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.
CPIA: per i percorsi di primo livello, primo periodo didattico, assicurare almeno nove ore alla settimana di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo di apprendimento; per i percorsi di primo livello, secondo periodo didattico, assicurare almeno dodici ore alla settimana di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo di apprendimento; per i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana assicurare almeno otto ore alla settimana di didattica in modalità sincrona con ogni gruppo di apprendimento.
Per i percorsi di secondo livello, sarà necessario assicurare almeno venti ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo di apprendimento.
Fermo restando l'orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, il Dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Collegio docenti, predispone l'orario delle attività educative e didattiche con la quota oraria che ciascun docente dedica alla didattica digitale integrata, avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le discipline sia che la DDI sia scelta come modalità complementare alla didattica in presenza, sia che essa costituisca lo strumento esclusivo derivante da nuove condizioni epidemiologiche rilevanti. Nella strutturazione dell'orario settimanale in DDI, è possibile fare ricorso alla riduzione dell'unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché adottare tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica.
Il CSPI ribadisce qui quanto già affermato nel paragrafo GLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE: "non è assolutamenteconcepibile prevedere la contemporaneità tra attività a distanza e attività in presenza per i motivi già esposti.
Pur condividendo che le ore di attività in presenza non possano essere trasposte in un equivalente numero di ore a distanza, non si capiscono le ragioni, i principi didattici e pedagogici, che permettano di stabilire il numero minimo di ore settimanali di lezione a distanza della scuola: 15 per il primo ciclo, 20 per quelle della scuola secondaria. Lo stesso vale per la scuola dell'infanzia e per i CPIA".
Neppure si comprende come, una volta proposta questa limitazione oraria, sia possibile prevedere ulteriori attività in piccoli gruppi: come se queste attività aggiuntive richiedessero un impegno (fisico, emotivo, intellettivo) minore tale da poter essere sommato alle precedenti ore di lezione. Anche qui mancano argomentazioni e giustificazioni di natura scientifica o pedagogica a supporto.
Parimenti, pur condividendo l'esigenza di prevedere per l'alunno una pausa tra un'ora di lezione e l'altra per il recupero dell'attenzione, non si ravvisa per quali ragioni la pausa debba essere di 15 minuti.
Assolutamente mal impostato appare al CSPI il paragrafo che mette sulle spalle dei dirigenti scolastici (DS) l'onere di predisporre l'orario settimanale delle attività educative e didattiche a distanza ed in presenza, indicando la quota oraria per ciascun docente. La definizione del quadro orario della singola classe è molto complessa e richiede la collaborazione del DS, per quanto fa capo alla direzione e organizzazione della scuola, con gli organi collegiali, a cui fa capo la responsabilità del progetto didattico e la complessiva offerta formativa.
Si sottolinea anche come l'articolazione dell'orario settimanale di lezione abbia dirette conseguenze sugli impegni ed obblighi di servizio dei docenti, che di conseguenza subirà modifiche in base agli accordi da assumere in sede di trattativa contrattuale.
Resta il problema della intrinseca difficoltà di quantificare i tempi nella didattica a distanza in quanto ciò che in una lezione in presenza è contemporaneo, a distanza si può svolgere in più fasi con dilatazione dei tempi. La fase di illustrazione dell'argomento, della successiva discussione e della verifica dell'apprendimento, a distanza sono momenti che avvengono con tempistiche diverse e con l'utilizzo di strumenti diversi.
Si ritiene che debba intervenire un provvedimento di natura normativa e ordinamentale che in caso di lockdown individui l'orario settimanale minimo di lezione per ogni singolo percorso formativo, al fine di garantire la validità legale dell'anno scolastico.
REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Considerate le implicazioni etiche poste dall'uso delle nuove tecnologie e della rete, le istituzioni scolastiche integrano il Regolamento d'Istituto con specifiche disposizioni in merito alle norme di comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le componenti della comunità scolastica relativamente al rispetto dell'altro, alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali e sensibili. Inoltre, andranno disciplinate le modalità di svolgimento dei colloqui con i genitori, degli Organi Collegiali e delle assemblee studentesche e di ogni altra ulteriore riunione.
I docenti, ad esempio, nel predisporre le attività da proporre alla classe in modalità sincrona, hanno cura di predisporre un adeguato setting "d'aula" virtuale evitando interferenze tra la lezione ed eventuali distrattori. Ancor più in caso di DDI estesa a tutti i gradi scolastici per nuova emergenza epidemiologica, i docenti e tutto il personale della scuola, a vario titolo in contatto video con gli studenti e con le famiglie, rispettano le prescrizioni di cui agli artt. 3 e sgg. del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
Anche il Regolamento di disciplina degli alunni e delle alunne, degli studenti e delle studentesse della scuola primaria e secondaria di I e II grado, sarà integrato con la previsione di infrazioni disciplinari legate a comportamenti scorretti assunti durante la didattica digitale integrata e con le relative sanzioni.
Le istituzioni scolastiche dovranno porre particolare attenzione alla formazione degli alunni sui rischi derivanti dall'utilizzo della rete e, in particolare, sul reato di cyberbullismo.
Le scuole inseriscono infine, nel Patto educativo di corresponsabilità, un'appendice specifica riferita ai reciproci impegni da assumere per l'espletamento della didattica digitale integrata.
Il CSPI sottolinea come qualsiasi forma di condivisione deve riguardare solo dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, secondo il principio di minimizzazione tenendo conto del ruolo e delle funzioni dei soggetti a cui tale condivisione è estesa.
La richiesta del setting d'aula fa trasparire nuovamente che la realizzazione della DDI si ritenga consistere in una trasposizione di lezioni frontali.
Sostituire "sarà integrato" con "potrà essere integrato"
METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA
La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: si fa riferimento, ad esempio, alla didattica breve, all'apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, al debate quali metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni che consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all'acquisizione di abilità e conoscenze. Si raccomanda alle istituzioni scolastiche di procedere ad una formazione mirata che ponga i docenti nelle condizioni di affrontare in maniera competente queste metodologie, al fine di svilupparne tutte le potenzialità ed evitare che, in particolare alcune di esse, si sostanzino in un riduttivo studio a casa del materiale assegnato.
Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Si ritiene che qualsiasi modalità di verifica di una attività svolta in DDI non possa portare alla produzione di materiali cartacei, salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni. I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla conservazione all'interno degli strumenti di repository a ciò dedicati dall'istituzione scolastica.
Il CSPI propone di chiarire e semplificare il paragrafo togliendo gli esempi metodologici, lasciando quindi le scuole libere di adottare ed adattare le metodologie ritenute più adeguate ai singoli contesti. Il protagonismo e la centralità degli studenti passano attraverso aspetti legati alla qualità della relazione e alla professionalità dei docenti e non dipendono dal solo utilizzo di strumenti.
VALUTAZIONE
La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta formativa. Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l'attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell'autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è integrata, anche attraverso l'uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende.
Il tema della valutazione è stato nei mesi scorsi uno dei problemi più rilevanti della didattica a distanza. Tale criticità trova soluzione solo nella logica progettuale dell'attività del Collegio dei docenti. Il CSPI rileva come le indicazioni fornite relative alla valutazione mantengano il proprio valore sia in relazione della didattica a distanza che di quella in presenza.
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Il Piano scuola 2020, allegato al citato DM 39/2020 prevede che l'Amministrazione centrale, le Regioni, gli Enti locali e le scuole, ciascuno secondo il proprio livello di competenza, operino per garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità con il coinvolgimento delle figure di supporto (Operatori educativi per l'autonomia e la comunicazione e gli Assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale). Per tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato, unitamente all'impegno dell'Amministrazione centrale e delle singole amministrazioni scolastiche di garantire la frequenza in presenza.
Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal team docenti e dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per questi alunni è quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, essendo note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari. L'eventuale coinvolgimento degli alunni in parola in attività di DDI complementare dovrà essere attentamente valutato, assieme alle famiglie, verificando che l'utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e concreto beneficio in termini di efficacia della didattica. Le decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP.
Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione e frequentanti le scuole carcerarie l'attivazione della didattica digitale integrata, oltre a garantire il diritto all'istruzione, concorre a mitigare lo stato di isolamento sociale e diventa, pertanto, uno degli strumenti più efficaci per rinforzare la relazione. Il Dirigente scolastico attiva ogni necessaria interlocuzione con i diversi attori competenti per individuare gli interventi necessari ad attivare proficuamente la didattica digitale integrata.
Per quanto riguarda la DDI relativa agli alunni con diversa abilità e con BES è opportuno prevedere specifiche integrazioni e modalità da inserire nel PEI e nel PDP. Si rileva inoltre che nella fase di progettazione delle attività e dei gruppi di lavoro è opportuno che gli interventi mantengano l'unitarietà del progetto classe.
PRIVACY E SICUREZZA
Spetta alle istituzioni scolastiche - quali titolari del trattamento - la scelta e la regolamentazione degli strumenti più utili per la realizzazione della didattica digitale integrata. I criteri orientano la scelta degli strumenti da utilizzare e tengono conto sia dell'adeguatezza rispetto a competenze e capacità cognitive degli studenti, sia, come sopra evidenziato, delle garanzie offerte sul piano della protezione dei dati personali. Non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola nell'ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza, o di una piattaforma che non preveda il monitoraggio sistematico degli utenti o comunque non ricorra a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive.
Qualora la piattaforma prescelta comporti il trattamento di dati personali di studenti o dei rispettivi genitori (o esercenti la responsabilità genitoriale) per conto della scuola, il rapporto con il fornitore (quale responsabile del trattamento) deve essere regolato con contratto o altro atto giuridico (Regolamento GDPR 679/2016, art. 28). Le piattaforme più complesse, che prevedono anche erogazione di servizi non rivolti esclusivamente alla didattica, devono essere configurate in modo da attivare, di default, i soli servizi strettamente necessari alla formazione. In tal modo sono minimizzati i dati personali da trattare, sia in fase di attivazione dei servizi, sia durante l'utilizzo degli stessi da parte di docenti e studenti.
Le istituzioni scolastiche si assicurano, attraverso il proprio DPO, che i dati trattati per loro conto siano utilizzati solo per la didattica in presenza e a distanza e, di tale circostanza, danno formale comunicazione alle famiglie anche attraverso la pubblicazione di apposito avviso sul sito dell'istituzione scolastica.
Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha il compito di tutelare la salute dei lavoratori attraverso attività di informazione mirata, anche se la prestazione avviene in ambienti di lavoro diversi dai locali scolastici. Pertanto, è opportuno che il Dirigente trasmetta ai docenti a vario titolo impegnati nella didattica digitale integrata, nel caso in cui essa sia erogata dal loro domicilio, e al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza una nota informativa, redatta in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, inerente i comportamenti di prevenzione da adottare per ridurre i rischi derivanti dall'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dell'ambiente scolastico.
Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, che non dovrebbero essere nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, si auspica che il Ministero predisponga con l'Autorità garante per la protezione dei dati personali un apposito documento contenente indicazioni specifiche.
In merito al presente paragrafo si ricordano le osservazioni già fatte in precedenza per "Gli strumenti da utilizzare". Si sottolinea la necessità che sia il Ministero dell'Istruzione a garantire il rispetto della privacy delle piattaformeutilizzabili, possibilmente offrendone una pubblica, non lasciando sulle spalle dei dirigenti scolastici ulteriori responsabilità.
Esiste poi il problema della proprietà intellettuale, già ben noto all'università. Mentre le lezioni registrate appartengono ai presenti che possono usarle solo per uso personale ed è fatta proibizione di mostrarle a chi non era presente, tanto meno inserirle in un social o condividerle; per quanto riguarda invece una video- lezione, come anche il materiale prodotto da uno studente e quelli elaborati dai diversi docenti, individualmente e collegialmente, è necessario sia considerato patrimonio strumentale comune della scuola.
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
Va favorito il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di informazione e condivisione della proposta progettuale della didattica digitale integrata. È opportuna, oltre alla menzionata tempestiva informazione alle famiglie sugli orari delle attività, per consentire loro la migliore organizzazione, la condivisione degli approcci educativi, finanche di materiali formativi, per supportare il percorso di apprendimento di quegli alunni con particolari fragilità che necessitino, in DDI, dell'affiancamento di un adulto per fruire delle attività proposte.
Anche in rinnovate condizioni di emergenza, le istituzioni scolastiche assicurano, comunque, tutte le attività di comunicazione, informazione e relazione con la famiglia previste all'interno del Contratto collettivo nazionale di Lavoro per il comparto Scuola 2006- 2009 e previsti dalle norme sulla valutazione, avendo cura di esplicitare i canali di comunicazione attraverso cui essi potranno avvenire.
Il CSPI ritiene che debbano essere meglio definite i rispettivi compiti e responsabilità.
In merito alla eventuale condivisione "finanche di materiali formativi, per supportare il percorso di apprendimento di quegli alunni con particolari fragilità che necessitino, in DDI, dell'affiancamento di un adulto per fruire delle attività proposte" si ritiene che tale suggerimento sia fuori contesto rispetto alle relazioni scuola-famiglia che devono avere carattere informativo. Appare anche discutibile prevedere attività che necessitino l'affiancamento di un adulto che non sia una figura con precise responsabilità didattiche e di aiuto istituzionalmente riconosciuto.
Rispetto al riferimento al CCNL si chiede di esplicitare l'aggettivo "vigente" togliendo i riferimenti al 2006-2009.
FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ASSISTENTE TECNICO
La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il miglioramento e per l'innovazione del sistema educativo italiano. Il periodo di emergenza vissuto dalla scuola ha attivato processi di formazione dovuti all'impellente necessità di affrontare l'esperienza della didattica a distanza. È quanto mai opportuno che ciascuna scuola predisponga, all'interno del Piano della formazione del personale, attività che sappiano rispondere alle specifiche esigenze formative.
I percorsi formativi a livello di singola istituzione scolastica o di rete di ambito per la formazione potranno incentrarsi sulle seguenti priorità:
1) informatica (anche facendo riferimento al DigCompEdu2), con priorità alla formazione sulle piattaforme in uso da parte dell'istituzione scolastica;
2) con riferimento ai gradi di istruzione:
a. metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento (didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project based learning);
b. modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare;
c. gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni;
3) privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata;
4) formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute personale e della collettività in relazione all'emergenza sanitaria.
Per il personale Assistente tecnico impegnato nella predisposizione degli ambienti e delle strumentazioni tecnologiche per un funzionale utilizzo da parte degli alunni e dei docenti, si prevedranno specifiche attività formative, anche organizzate in rete con altre istituzioni scolastiche del territorio, al fine di ottimizzare l'acquisizione o il rafforzamento delle competenze necessarie allo scopo.
Si ritiene che non debbano esser espressi esempi di innovazione didattica in quanto non comprensivi di tutte le innovazioni già introdotte nella pratica scolastica e che dovrebbero essere affidate alla scelta dei collegi dei docenti.
Si coglie l'occasione per evidenziare la necessità di un potenziamento di organico stabile di assistenti tecnici anche nelle scuole del primo ciclo.

Il CSPI esprime parere favorevole a condizione che siano accolte le considerazioni e le proposte di modifica avanzate.