IperTesto Unico IperTesto Unico

Ordinanza M.U.R. 03.08.2020, n. 428

Trasferimenti del personale docente e tecnico amministrativo delle accademie e dei conservatori di musica e del personale tecnico amministrativo degli istituti superiori per le industrie artistiche (isia) e delle accademie nazionali di danza e di arte drammatica a.a. 2020/2021.

Art. 6 - Documentazione delle domande

1. La valutazione dei titoli di servizio e delle esigenze di famiglia, effettuata esclusivamente in base alla documentazione prodotta nei termini dagli interessati unitamente alla domanda di trasferimento, avviene in conformità alla Tabella di valutazione allegata al Contratto Collettivo Decentrato Nazionale, siglato il 31 maggio 20021.

2. La documentazione, fatta eccezione per quella di carattere sanitario, deve essere presentata esclusivamente mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Lo stato dei figli portatori di handicap fisico, psichico o sensoriale, tossicodipendenti, ovvero, del figlio maggiorenne, del coniuge o del parente o affine entro il terzo grado totalmente e permanentemente inabili al lavoro, deve essere documentato con certificazione originale della A.S.L. e delle preesistenti commissioni sanitarie provinciali o in copia autenticata.

Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del parente o affine entro il terzo grado deve essere documentato con certificato rilasciato dall'Istituto di cura.

Il bisogno, per i medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella Provincia ove ha sede l'Istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da Ente Pubblico Ospedaliero o dalla Azienda Sanitaria Locale o dall'Ufficiale Sanitario o da un Medico Militare.

L'interessato dovrà, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445 del 2000, così come modificato dall'articolo 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che il figlio, il coniuge, il parente o affine entro il terzo grado, può essere assistito soltanto nella provincia nel cui ambito si trovano l'Istituto di cura e l'Istituzione richiesta per trasferimento. Per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui esso avviene (articoli 114, 118 e 122 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

L'interessato dovrà comprovare con dichiarazione personale che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nella provincia richiesta per trasferimento, in quanto nella provincia di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale provincia il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall''articolo 122, comma 3, del citato D.P.R. n. 309 del 1990.

4. In mancanza di dette dichiarazioni, la documentazione esibita non è presa in considerazione.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, l'interessato comprova con dichiarazioni personali l'esistenza di figli, del coniuge, nonché il rapporto di parentela con le persone con le quali chiede di ricongiungersi2.

6. Gli aspiranti al trasferimento al Conservatorio di musica di Bolzano per le materie appresso indicate, da impartirsi in lingua italiana e in lingua tedesca, possono chiedere detto trasferimento solo se rispettivamente di madre lingua italiana o di madre lingua tedesca:

Teoria dell'armonia e analisi, Musicologia sistematica, Storia della musica, Teoria, ritmica e percezione musicale, Pratica e lettura pianistica, Poesia per musica e drammaturgia musicale, Letteratura italiana e tedesca, Teoria e tecnica dell'interpretazione scenica, Pratica organistica e canto gregoriano, Accompagnamento pianistico, Musica Sacra, Pedagogia musicale per Didattica della musica, Elementi di composizione per Didattica della musica, Direzione di Coro e repertorio corale per Didattica della musica, Storia della musica per Didattica della musica, Pratica della lettura vocale e pianistica per Didattica della musica, Bibliografia e biblioteconomia musicale.

7. Gli aspiranti al trasferimento al Conservatorio di musica di Bolzano per le altre materie non elencate sopra devono presentare domanda, entro gli stessi termini di scadenza della domanda di trasferimento, direttamente al Conservatorio di Bolzano, per sostenere il colloquio ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana e tedesca, con le stesse modalità già indicate dal previgente Ordinamento di cui al decreto legislativo n. 265 del 1992.

8. Ai fini del riconoscimento della precedenza o delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 per l'assistenza ai portatori di handicap tutti i riferimenti del CCND 31 maggio 2002 non si applicano alla sussistenza del requisito della convivenza a seguito delle modifiche successivamente intervenute alla predetta legge.

1

Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia, si precisa che i punteggi riferiti "al figlio" si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.

2

La residenza del familiare deve essere attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale deve essere indicata la decorrenza dell'iscrizione anagrafica che deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione dell'O.M. concernente la mobilità.