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Decreto legge 14.08.2020, n. 104

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (G.U. 14.08.2020, n. 203 - S.O. n. 30)

Capo VI - Sostegno e rilancio dell'economia

Art. 72 - Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi e disposizioni in materia di buoni postali fruttiferi

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché di cui agli articoli 33 e 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, continuano ad applicarsi sino al 15 ottobre 2020.

1-bis. I buoni postali fruttiferi il cui termine di prescrizione cade durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e prorogato con successiva delibera del 29 luglio 2020 sono esigibili entro il 15 dicembre 2020.

1-ter. All'articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, primo periodo, le parole: «fruito tramite» sono sostituite dalle seguenti: «trasformato in»;

2) all'alinea, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «In caso di crediti acquistati da società con le quali non sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o che non sono controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto, per valore nominale si intende il valore di acquisto del credito»;

3) all'alinea, le parole: «data di efficacia», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «data di efficacia giuridica»;

4) alle lettere a) e b), la parola: «trasformabili» è sostituita dalla seguente: «trasformate»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. In caso di opzione per

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