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Decreto legge 14.08.2020, n. 104

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (G.U. 14.08.2020, n. 203 - S.O. n. 30)

Capo V - Disposizioni concernenti regioni, enti locali e sisma

Art. 57 quater - Conferenza di servizi permanente per la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009.

1. Al fine di accelerare il completamento della ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009, la decisione in ordine agli atti di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche è affidata a un organo unico denominato «Conferenza di servizi permanente». La Conferenza è deputata ad esprimersi su interventi i cui lavori sono di importo pari o superiore a 1 milione di euro.

2. La Conferenza di servizi permanente è presieduta dal provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, in qualità di rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o da un suo delegato, ed è altresì costituita dei seguenti componenti:

a) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

c) un rappresentante unico delle amministrazioni statali diverse da quelle di cui alle lettere a) e b);

d) un rappresentante unico della regione Abruzzo e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione;

e) un rappresentante dell'Ente parco territorialmente competente;

f) un rappresentante unico della provincia e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima provincia territorialmente competente;

g) un rappresentante unico del comune e di tutte le amministrazioni

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