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Decreto legge 14.08.2020, n. 104

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (G.U. 14.08.2020, n. 203 - S.O. n. 30)

Capo III - Disposizioni in materia di salute

Art. 31 bis - Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19

1. Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020:

a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti letto che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 43 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

b) ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 è abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19, per il tramite di seggi speciali operanti ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, nonché dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto;

c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonché a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b), che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19, sono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali.

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