Decreto legge 14.08.2020, n. 104
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (G.U. 14.08.2020, n. 203 - S.O. n. 30)
Capo III - Disposizioni in materia di salute
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al terzo periodo, le parole: «Tali importi possono essere incrementati, fino al doppio degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «Tali importi possono essere incrementati di un ammontare aggiuntivo il cui importo non può essere superiore al doppio degli stessi».
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