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Decreto legge 14.08.2020, n. 104

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (G.U. 14.08.2020, n. 203 - S.O. n. 30)

Capo I - Disposizioni in materia di lavoro

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 12 bis - Interventi per il passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili 5

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il professionismo negli sport femminili, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 2,9 milioni di euro per l'anno 2020, 3,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le federazioni sportive che intendono accedere al Fondo di cui al comma 1 devono deliberare il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91; il passaggio deve avvenire entro il 31 dicembre 2022.

3. Le federazioni sportive che hanno deliberato il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi del comma 2 possono presentare la domanda di accesso al Fondo di cui al comma 1 qualora l'utilizzo dei finanziamenti richiesti sia finalizzato:

a) per l'anno 2020, per far fronte alle ricadute dell'emergenza sanitaria da COVID-19:

1) al sostegno al reddito e alla tutela medico-sanitaria delle atlete;

2) allo svolgimento di attività di sanificazione delle strutture sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi;

b) per gli anni 2021 e 2022:

1) alla riorganizzazione e al miglioramento delle infrastrutture sportive;

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