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Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 06.08.2020

Disciplina dell'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione. (G.U. 07.10.2020, n. 248)

Art. 4 - Obblighi dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, i soggetti iscritti nell'elenco nazionale sono tenuti:

a) all'acquisizione dei crediti formativi secondo quanto previsto all'art. 6;

b) a segnalare tempestivamente, con le modalità indicate sul portale, eventuali modifiche delle condizioni soggettive che possono determinare il difetto dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco, nonché gli incarichi OIV ricoperti;

c) a rinnovare ogni tre anni l'iscrizione nell'elenco nazionale, attraverso il portale della performance.

2. In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione nell'elenco nazionale, il soggetto non può presentare una nuova richiesta di iscrizione prima di sei mesi dalla data di scadenza del triennio di iscrizione.

3. I dirigenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche sono tenuti a segnalare tempestivamente, con le modalità indicate sul portale, eventuali modifiche del proprio stato giuridico e delle condizioni soggettive che riguardano i requisiti di iscrizione nell'elenco, nonché gli incarichi OIV ricoperti.

4. L'accertamento del mancato rispetto degli obblighi relativi alla segnalazione delle modifiche delle condizioni soggettive che determinano il difetto dei requisiti, comporta l'immediata cancellazione dall'elenco.