Decreto M.I. 07.08.2020, n. 90
Disposizioni concernenti le prove di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità.
Art. 1 - Disposizioni sulle prove di accesso e sulle graduatorie di merito
Art. 2 - Riapertura dei termini dei bandi
Formula iniziale
VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare l'art. 1 che, in modifica al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica" convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l'articolo 2, comma 08, ai sensi del quale: "Ai fini dell'accesso ai percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, in riconoscimento dell'esperienza specifica maturata, a decorrere dal V ciclo i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, accedono direttamente alle prove scritte";
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", ed in particolare l'articolo 1, commi da 110 a 114;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante "Norme per la Promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n.107;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", e in particolare gli articoli 5 e 13;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011, recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249", di seguito "D.M. Sostegno";
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92 recante "Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni", che ha modificato il citato "D.M. Sostegno";
VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 febbraio 2020, n. 95 concernente l'attivazione dei percorsi del V ciclo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità;
VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 11 marzo 2020, n. 176 concernente la proroga delle date di svolgimento dei test preliminari a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020;
VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 aprile 2020, n. 41 concernente l'ulteriore rinvio dei test preliminari a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020;
RITENUTO di attuare le previsioni di cui decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, e in particolare l'articolo 2, comma 08, nelle more di una complessiva rivisitazione delle prove di accesso ai percorsi di specializzazione, volta a unificare in un testo unico le disposizioni modificative introdotte;
RITENUTO di non acquisire il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, in quanto il presente decreto è meramente attuativo delle previsioni di cui al suddetto decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, e in particolare dell'articolo 2, comma 08;
DECRETA
1. L'articolo 4 del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92 è così modificato:
2. Al comma 2, la parola "preliminare" è sostituita dalla segunte : "preselettivo".
3. Al comma 3, dopo le parole "ultimo degli ammessi" sono aggiunte le seguenti: "Il punteggio del test preselettivo di cui al comma 2 non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso".
4. Dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:
"3-bis. Accedono direttamente alle prove di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del "D.M. Sostegno", ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, nonché i candidati di cui all'articolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
5. Dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:
"4-bis. La graduatoria degli ammessi ai corsi è formata, nei limiti dei posti messi a bando, sommando i risultati delle prove di cui all'articolo 6 comma 2, lettere b) e c) del "D.M. Sostegno", purché superate ciascuna col conseguimento di una valutazione non inferiore a 21/30, al punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli di cui al comma 8 del medesimo decreto. In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio prevale il candidato anagraficamente più giovane."
6. Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:
"5-bis. I soggetti di cui al comma 3-bis possono presentare istanza di partecipazione in un solo ateneo per ciascuna delle distinte procedure di selezione concernenti la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado".
1. Ai fini del presente decreto, gli Atenei riaprono i termini dei bandi per un periodo non inferiore a quattordici giorni.
2. Restano fermi i termini di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 aprile 2020, n. 41.