Decreto legge 21.09.2019, n. 104
1. All'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), le parole: "Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei relativi interventi." sono soppresse;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
1-bis. La carica di commissario di cui al comma 1 non è compatibile con rapporti di lavoro dipendente. Al commissario è riconosciuto un compenso, determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in misura non superiore ai limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I relativi oneri gravano sulla contabilità speciale intestata al commissario medesimo.
1-ter. Il commissario riferisce, con cadenza almeno bimestrale, alla Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2019, circa lo stato di avanzamento degli interventi programmati".
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.