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Circolare INPS 06.09.2019, n. 122

Articolo 19 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Termine di prescrizione dei contributi dovuti dalle amministrazioni pubbliche.

SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono alle amministrazioni pubbliche iscritte alle casse pensionistiche della Gestione pubblica le indicazioni relative alla prescrizione dei contributi dovuti, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 19 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Detto articolo rinvia al 31 dicembre 2021 l'applicazione dei termini di prescrizione, di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, delle contribuzioni obbligatorie afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014.

INDICE

1. Premessa

2. Quadro normativo

3. Ambito di applicazione della sospensione dei termini di cui all'articolo 3, comma 10-bis, della legge n. 335/1995

4. Chiarimenti per l'applicazione omogenea della sospensione legale dei termini di prescrizione

4.1 Periodi retributivi fino al 31 dicembre 2014

4.2 Periodi retributivi che decorrono dal 1° gennaio 2015

4.3 Chiarimenti in merito all'applicazione della circolare n. 169 del 15 novembre 2017, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 19 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4

1. Premessa

L'articolo 19 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha aggiunto all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il comma 10- bis , che dispone la sospensione dei termini di prescrizione della contribuzione obbligatoria, come regolati ai commi 9 e 10 del medesimo articolo 3 della legge n. 335/1995, per i periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, con riferimento alle contribuzioni dovute dalle amministrazioni pubbliche per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall'INPS. Il termine di sospensione dell'applicazione dei termini di prescrizione è fissato al 31 dicembre 2021.

2. Quadro no

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