Decreto legge 29.10.2019, n. 126
1. All'articolo 2 della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
«9-bis. L'intervento previsto dal presente articolo non determina un incremento della dotazione organica complessiva e non determina l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto oltre i limiti del contingente previsto dall'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107.».
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