Decreto legge 29.10.2019, n. 126
1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «corso-concorso selettivo di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «concorso selettivo per titoli ed esami, organizzato su base regionale,» e le parole «sentito il Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
b) il secondo periodo è soppresso;
c) al terzo periodo, le parole «per l'accesso al corso-concorso» sono soppresse;
d) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Le prove scritte e la prova orale sono superate dai candidati che conseguano, in ciascuna prova, il punteggio minimo di sette decimi o equivalente.»;
e) il sesto e settimo periodo sono soppressi;
f) l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: «Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, le prove e i programmi concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli, la disciplina del periodo di formazione e prova e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo».
2. È autorizzata l'ulteriore spesa di 180 mila euro annui a decorrere dal 2021, per la formazione iniziale dei dirigenti scolastici.
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