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Decreto legge 29.10.2019, n. 126

Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti. (G.U. 30.10.2019, n. 255)

Art. 1 quater - Disposizioni urgenti in materia di supplenze

1. Al fine di ottimizzare l'attribuzione degli incarichi di supplenza, all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis»;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso».

[2. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.] 14

[3. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, introdotto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo o di istituto per la copertura delle supplenze brevi e temporanee, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo.] 15

4. All'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «2019/2020» sono sostituite dalle seguenti: «20

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