Decreto legislativo 07.10.2019, n. 114
Capo IV - Disposizioni finali
1. Al codice della giustizia contabile di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modifiche redazionali:
a) all'articolo 8, le parole «dalle sezioni di appello» sono sostituite dalle seguenti: «dalle sezioni giurisdizionali di appello»;
b) all'articolo 9, nella rubrica, la parola «sezioni» èsostituita dalla seguente: «Sezioni»;
c) all'articolo 10, comma 2, le parole «tra le sezioni centrali di appello» sono sostituite dalle seguenti: «tra le sezioni giurisdizionali centrali di appello»;
d) all'articolo 13, la rubrica è sostituita dalla seguente:
«Momento determinante della giurisdizione»;
e) all'articolo 42, comma 1, secondo periodo, le parole «delle forza di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «delle forze di polizia»;
f) all'articolo 43, comma 6, le parole «di essere incorsa in decadenza» sono sostituite dalle seguenti «di essere incorsa in decadenze» e le parole «commi 11 e 12» sono sostituite dalle seguenti: «commi 12 e 13»;
g) all'articolo 51, comma 3, la parola «Qualunque» è sostituita dalla seguente «Qualsiasi» e la parola «chiunque» è sostituita dalla seguente: «chi»;
h) all'articolo 69, al comma 1, le parole «vi siano» sono sostituite dalle seguenti: «vi sono»;
i) all'articolo 84, comma 1, le parole «Quando più giudizi relativi alla stessa causa pendono davanti ad una stessa sezione, ovvero nel caso di cause connesse per l'oggetto o per il titolo,» sono sostituite dalle seguenti: «Quando più giudizi relativi alla stessa causa ovvero relativi a cause connesse per l'oggetto o per il titolo pendono davanti ad una stessa sezione,»;
l) all'articolo 1
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