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Decreto legislativo 07.10.2019, n. 114

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (G.U. 16.10.2019, n. 243)

Capo I - Modifiche al codice della giustizia contabile di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174

Art. 91 - Modifiche all'articolo 214 del codice della giustizia contabile - Attività esecutiva dell'amministrazione o dell'ente danneggiato

1. All'articolo 214 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nel caso di pluralità di amministrazioni o enti interessati, la riscossione delle spese di giustizia deve essere curata dal titolare del maggior credito o, in caso di più crediti della stessa entità, da ciascuna amministrazione in parti uguali.»;

b) al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «L'amministrazione può richiedere al procuratore regionale di conoscere gli esiti degli accertamenti patrimoniali volti a verificare le condizioni di solvibilità del debitore.».

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