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Decreto legislativo 07.10.2019, n. 114

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (G.U. 16.10.2019, n. 243)

Capo I - Modifiche al codice della giustizia contabile di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174

Art. 81 - Modifiche all'articolo 178 del codice della giustizia contabile - Termini per le impugnazioni e decorrenza

1. All'articolo 178 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole «di cui all'articolo 202, comma 1, lettera g)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 202, comma 1, lettera b)»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, fatto salvo il caso in cui la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa o per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 93, la revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), deve essere depositata, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza.»;

c) al comma 5, le parole «Il ricorso per Cassazione» sono sostituite dalle seguenti: «Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, il ricorso per cassazione»;

d) al comma 6, dopo le parole «dei termini di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «o 4»;

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