D.P.C.M. 14.10.2019
1. Al decreto ministeriale 2 dicembre 2016, recante «Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale, il soggetto non può presentare una nuova richiesta di iscrizione prima di sei mesi dalla data di scadenza del triennio di iscrizione.»;
b) all'art. 6, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:
«6-bis. Gli enti accreditati, entro dieci giorni dalla conclusione di ciascuna attività formativa, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio per la valutazione della performance, secondo le modalità dallo stesso successivamente definite, e alla Scuola nazionale dell'amministrazione:
1. il numero di crediti acquisito da ciascun partecipante alla formazione, nonché gli esiti della valutazione dell'apprendimento (ove prevista);
2. gli esiti della valutazione della qualità percepita dai partecipanti.»;
c) all'art. 10, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma «1-bis. In sede di prima applicazione, gli iscritti all'Elenco entro il 31 agosto 2018 devono acquisire i crediti formativi di cui all'art. 6, comma 2, del presente decreto, utili ai fini del rinnovo dell'iscrizione, entro cinquantaquattro mesi dalla data di prima iscrizione.».
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