Legge 18.11.2019, n. 132
Allegato A - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104
All'articolo 1:
al comma 2:
al secondo periodo, dopo le parole: «livello non generale» sono aggiunte le seguenti: «nonché ulteriori venticinque posti funzione di dirigenti di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi»;
il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 3.592.500 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;
al quarto periodo, le parole: «centosessantasette posizioni» sono sostituite dalle seguenti: «centonovantadue posizioni»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. A seguito del trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni inerenti al turismo, al fine di procedere a un potenziamento delle relative attività, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 4, comma 5, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, è incrementata complessivamente di 500.000 euro, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, annui a decorrere dall'anno 2020.
3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 692.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante co
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