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Messaggio INPS 13.11.2019, n. 4144

Assegno di natalità di cui all'articolo 1, commi da 125 a 129, della legge n. 190/2014, ed articolo 1, commi 248 e 249, della legge n. 205/2017. Avviso del termine ultimo per il rinnovo dell'ISEE 2019 ai fini dell'erogazione delle mensilità riferite all'anno 2019.

A decorrere dal 1° gennaio 2015 l'Istituto gestisce le domande di assegno di natalità di cui all'articolo 1, commi da 125 a 129, della legge n. 190/2014 (c.d. bonus bebè) e provvede al pagamento delle singole mensilità in favore dei soggetti aventi diritto. Le prime istruzioni di dettaglio sono state fornite con la circolare n. 93/2015.

L'articolo 1, commi 248 e 249, della legge n. 205/2017 ha riconosciuto lo stesso beneficio anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione (cfr. la circolare n. 50/2018).

L'articolo 23-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha previsto che l'assegno di natalità è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione. Tale norma ha previsto anche che in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, l'importo dell'assegno è aumentato del 20% (cfr. la circolare n. 85/2019).

In ogni caso, per poter richiedere l'assegno deve essere presentata, preliminarmente, una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) secondo le regole introdotte dal D.P.C.M. n. 159/2013, ove siano ricompresi nel nucleo familiare (quadro A) anche i dati del figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo per il quale si richiede il beneficio.

In base alla normativa vigente, come chiarito con il messaggio n. 3418/2019, al quale si rinvia, le DSU hanno validità dalla data di presentazione fino al successivo 31 dicembre. Ne discende che, sebbene la domanda di assegno si presenti di regola una sola volta, solitamente nell'anno di nascita o di adozione del figlio, è necessario che il beneficiario dell'assegno rinnovi

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