Decreto MIUR 29.11.2019, n. 1110
1. Il presente decreto disciplina, attraverso i criteri e le modalità nel seguito rappresentati, il processo di valutazione della qualità della ricerca, nonché del trasferimento tecnologico e della valorizzazione dei risultati della ricerca (cosiddetta terza missione) con riferimento alle seguenti istituzioni (di seguito indicate con il termine di "Istituzioni") e alle loro articolazioni interne (Dipartimenti o strutture assimilabili per le università; strutture assimilabili ai Dipartimenti universitari operanti negli enti di ricerca non universitari):
a) Università statali;
b) Università non statali legalmente riconosciute, incluse le Università telematiche;
c) Enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR (di seguito indicati "Enti di ricerca");
d) Altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca (di seguito indicati come "Istituzioni diverse"), su esplicita richiesta e previa intesa che preveda la copertura delle spese relative.
2. I prodotti della ricerca oggetto di valutazione sono:
a) i prodotti della ricerca appartenenti alle categorie di pubblicazioni scientifiche specificate nel bando di cui all'articolo 2, comma 1, di cui è autore il personale delle Istituzioni che svolge attività di ricerca (d'ora in avanti "ricercatori");
b) i prodotti della ricerca diversi dalle pubblicazioni, come individuati ai fini della costituzione dell'Anagrafe nazionale dei ricercatori e dei prodotti della ricerca (ANRIP).
3. Salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera b), del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, i prodotti della ricerca di cui al comma 2 sono liberamente e gratuitamente accessibili a tutti in almeno uno dei seguenti repertori:
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