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Ordinanza MIUR 11.03.2019, n. 205

Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie - anno scolastico 2018/2019.

Art. 21 - Esame dei candidati con DSA e BES

1. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della l. n. 170 del 2010, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 2, sulla base del piano didattico personalizzato.

2. La commissione d'esame, sulla base di quanto previsto dal d.m. n. 5669 del 2011, di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170, nonché dalle Linee Guida allegate al citato provvedimento, considerati gli elementi fomiti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine, il consiglio di classe trasmette alla commissione d'esame il piano didattico personalizzato; sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi fomiti dal consiglio di classe, la commissione predispone adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte e utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formati "mp3". Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che l

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