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Ordinanza MIUR 08.03.2019, n. 203

Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2019/20.

Capo II - Personale docente

Art. 8 - Domanda di trasferimento e di passaggio di cattedra

1. I docenti di ruolo che siano per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità possono partecipare ai movimenti secondo le modalità contenute nel contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità. Tale personale, ove non venga soddisfatto a domanda, parteciperà d'ufficio al punto A) - Effettuazione della seconda fase - dell'allegato 1 del CCNI 2019 seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni a partire dalla prima preferenza valida espressa per scuola, distretto o comune. Nel caso di personale in esubero tale assegnazione comporta l'obbligo di presentare domanda di mobilità; diversamente per tale personale sarà disposta la mobilità d'ufficio a punti 0 e si considera come partenza il primo comune della provincia di titolarità secondo l'ordine dei Bollettini. Il personale immesso in ruolo ai sensi dell'art. 1, comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 che non ha ottenuto nel corso della mobilità 2018/19 una sede di titolarità partecipa alle operazioni solo tra province diverse secondo la tabella di prossimità tra province a partire dalla prima preferenza espressa ovvero dalla provincia di immissione in ruolo in caso di domanda non presentata. Pertanto tutte le preferenze espresse da questi docenti verranno considerate a partire dal punto i) - Effettuazione della terza fase - dell'allegato 1.

2. I docenti delle scuole ed istituti di istruzione secondaria che intendono chiedere contemporaneamente trasferimento e passaggio di cattedra, devono precisare, nell'apposita sezione del modulo-domanda di passaggio di cattedra, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza e, in caso di più domande di passaggio, con quale ordine intendono che

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