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Ordinanza MIUR 08.03.2019, n. 203

Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2019/20.

Capo II - Personale docente

Art. 18 - Trasferimento interprovinciale su posto di sostegno

1. Ai sensi dell'art. 23 comma 3 del C.C.N.I. 2019 i docenti titolari su posto di sostegno che hanno completato l'obbligo di permanenza quinquennale non possono ottenere il trasferimento su posto comune, o classe di concorso, nel caso vi sia esubero (nei limiti di posti per il riassorbimento dello stesso).

2. I docenti di sostegno che ottengono il trasferimento interprovinciale sempre su posto di sostegno, non hanno l'obbligo di permanervi per un nuovo quinquennio ma solo di completarlo.

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