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Ordinanza MIUR 08.03.2019, n. 202

Mobilità per l'anno scolastico 2019/2020 degli insegnanti di religione cattolica.

Art. 6 - Organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi. Pubblicazione del movimento e adempimenti successivi

1. I trasferimenti ed i passaggi degli insegnanti di religione cattolica sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o da un suo delegato per ciascuna delle diocesi di competenza entro le date stabilite dal precedente articolo 2. La graduatoria di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene affissa all'albo dell'Ufficio scolastico regionale, con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della diocesi di destinazione, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni e al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679.

2. Agli insegnanti che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di servizio.

3. Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi e alla comunicazione del provvedimento alle Istituzioni scolastiche, gli Uffici scolastici regionali provvedono alle relative comunicazioni: alla Istituzione scolastica di provenienza, alla diocesi di provenienza, alla diocesi di destinazione, allocale dipartimento Territoriale dell'Economia e delle Finanze.

4. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene trasmesso dall'Ufficio scolastico regionale all'Ordinario Diocesano competente. Contestualmente a detta trasmissione, il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o un suo delegato stabilisce gli opportuni contatti con le diocesi di competenza per definire l'intesa relativa alla sede di utilizzazione degli insegnanti oggetto di detti movimenti.

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