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Ordinanza MIUR 08.03.2019, n. 202

Mobilità per l'anno scolastico 2019/2020 degli insegnanti di religione cattolica.

Art. 4 - Documentazione delle domande

1. Le domande sono prese in esame solo se redatte utilizzando l'apposito modulo allegato alla presente Ordinanza, disponibile nella rete Intranet ed Internet. Il mancato utilizzo dell'apposito modulo comporta l'annullamento delle domande.

2. Le domande vanno corredate dalla certificazione di idoneità rilasciata dall'Ordinario Diocesano di destinazione, nonché dalle dichiarazioni, in carta semplice, dei servizi prestati, redatte in conformità al modello D allegato alla presente Ordinanza.

3. La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli deve avvenire ai sensi della tabella allegata al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo e va effettuata esclusivamente in base alla documentazione, in carta semplice, da produrre da parte degli interessati unitamente alla domanda, nei termini previsti 4 .

4. In relazione alle Tabelle A) e B) per la valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio e ai fini della mobilità professionale si noti che nei confronti degli insegnanti di religione cattolica non trovano di fatto applicazione i punteggi previsti alle lettere B2), C1) e D) riferiti all'anzianità di servizio. Pertanto non andranno compilate le caselle corrispondenti nel modulo domanda. In relazione ai titoli generali (punto A3 della tabella per i trasferimenti e punto B2 della tabella per la mobilità professionale), va riconosciuto il punteggio relativo alla lettera A), superamento di un pubblico concorso ordinario, data la natura particolare del concorso riservato cui tutti gli insegnanti di religione cattolica hanno partecipato. Tra i titoli previsti nel medesimo punto alla lettera B) della Tabella A e

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