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Ordinanza MIUR 08.03.2019, n. 202

Mobilità per l'anno scolastico 2019/2020 degli insegnanti di religione cattolica.

Art. 10 - Adempimenti dei dirigenti scolastici e degli uffici amministrativi

1. Il dirigente scolastico, dopo l'accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella elencata, procede all' acquisizione della domanda. Effettuate tali operazioni, il dirigente scolastico deve inviare all'Ufficio scolastico regionale competente le domande originali di trasferimento e di passaggio corredate della documentazione entro il 15 maggio 2019.

2. L'Ufficio scolastico regionale, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all'assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al Contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando entro il 4 giugno 2019 alla scuola di servizio dell'insegnante, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. L'insegnante ha facoltà di far pervenire all'Ufficio scolastico regionale, entro 10 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell'articolo 17 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 2019/2020, concernente la mobilità del personale della scuola. In tale sede ed entro il termine suddetto il docente può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo errato, indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda. L'Ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.

3. Per gli insegnanti di religione cattolica non si dà luogo alla compilazione e pubblicazione di graduatorie d'istituto, ma si procede ugualmente all'attribuzione di un punteggio sulla base delle tabelle allegate al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio. De

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