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Legge 28.03.2019, n. 26

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. (G.U. 29.03.2019, n. 75)

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4

All'articolo 1, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«La Pensione di cittadinanza può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui al citato articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di età inferiore al predetto requisito anagrafico».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera a), dopo le parole: «il componente richiedente il beneficio deve essere» è inserita la seguente: «cumulativamente»;

al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «suo familiare» sono inserite le seguenti: «, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,»;

al comma 1, lettera b):

al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013»;

al numero 2), dopo le parole: «un valore del patrimonio immobiliare,» sono inserite le seguenti: «in Italia e all'estero,»;

al numero 3), le parole: «euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita» sono sostituite dalle seguenti: «euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite»;

al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

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