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Decreto MIUR 05.03.2019, n. 183

Criteri di nomina dei componenti delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - a.s. 2018/2019.

Art. 15 - Sostituzioni

1. I dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali provvedono alla sostituzione dei presidenti e dei commissari esterni impediti ad assolvere l'incarico, utilizzando, ove possibile, l'elenco dei non nominati e tenendo conto dei criteri di nomina di cui al presente decreto.

2. Il dirigente scolastico, al fine della sostituzione del commissario interno, può designare un docente della stessa disciplina dello stesso corso o di altra classe di diverso corso o un docente di disciplina non affidata ai commissari esterni, della stessa classe o dello stesso corso o di altra classe di diverso corso del medesimo istituto, anche se svolge detta funzione in altra commissione. Qualora ciò non sia possibile, il dirigente scolastico designa un docente compreso nelle graduatorie d'istituto della stessa disciplina del commissario da sostituire o, in mancanza, di una disciplina non rappresentata.

3. Nelle operazioni di sostituzione deve essere assicurata la presenza in commissione dei docenti delle discipline oggetto della prima e della seconda prova scritta.

4. Sono sostituiti i commissari o presidenti in posizione di incompatibilità, con riguardo a rapporti di parentela o di affinità entro il quarto grado oppure di rapporto di coniugio con i candidati da esaminare.

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