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Decreto MIUR 05.03.2019, n. 183

Criteri di nomina dei componenti delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - a.s. 2018/2019.

Art. 13 - Preclusioni alla nomina

1. I presidenti e i commissari esterni non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti nella scuola di servizio, nelle scuole del distretto scolastico della sede di servizio, nelle scuole ove abbiano già espletato per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l'incarico di presidente o di commissario esterno e nelle scuole nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni precedenti.

2. Solo per le province con non più di quattro distretti, nelle fasi di nomina comunali e provinciali d'ufficio e sui posti da presidente e commissario esterno rimasti disponibili, si può procedere alla nomina dei componenti delle commissioni nell'ambito del distretto di servizio degli stessi.

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