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Decreto MIUR 05.03.2019, n. 183

Criteri di nomina dei componenti delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - a.s. 2018/2019.

Art. 11 - Impedimento a espletare l'incarico

1. Fatti salvi i casi di legittimo impedimento, non è consentito, rifiutare o abbandonare l'incarico, anche se nominati in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio.

2. L'impedimento a espletare l'incarico deve essere comunicato immediatamente al dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale competente, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento.

3. La documentazione comprovante i motivi dell'impedimento deve essere prodotta dai dirigenti scolastici e dai docenti, rispettivamente, al dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale e al proprio dirigente scolastico, entro tre giorni dall'insorgenza dell'impedimento stesso.

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