Decreto MIUR 05.03.2019, n. 183
1. Fatti salvi i casi di legittimo impedimento, non è consentito, rifiutare o abbandonare l'incarico, anche se nominati in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio.
2. L'impedimento a espletare l'incarico deve essere comunicato immediatamente al dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale competente, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento.
3. La documentazione comprovante i motivi dell'impedimento deve essere prodotta dai dirigenti scolastici e dai docenti, rispettivamente, al dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale e al proprio dirigente scolastico, entro tre giorni dall'insorgenza dell'impedimento stesso.
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