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Decreto MIUR 05.03.2019, n. 183

Criteri di nomina dei componenti delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - a.s. 2018/2019.

Art. 1 - Commissioni dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sede dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione sono costituite le commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e per ciascuna delle due classi da tre membri interni. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle discipline oggetto della prima e della seconda prova scritta.

2. Quando la disciplina oggetto della prima prova è affidata a un commissario esterno, la disciplina o le discipline oggetto della seconda prova sono attribuite a uno o più commissari interni e viceversa.

3. Gli altri commissari interni sono individuati nel rispetto dell'equilibrio tra le discipline.

4. La partecipazione ai lavori delle commissioni degli esami di Stato rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola.

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