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Circolare INPS 22.03.2019, n. 44

Rimodulazione della rivalutazione annuale delle pensioni per l'anno 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 260, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019).

1. Premessa

Con la circolare n. 122 del 27 dicembre 2018 sono state illustrate le modalità con cui è stata applicata la rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali e sono stati impostati i relativi pagamenti per l'anno 2019.

Sul supplemento ordinario n. 62L della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021".

L'articolo 1, comma 260, della citata legge ha introdotto un nuovo meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per il triennio 2019-2021, parzialmente diverso da quello applicato al rinnovo 2019 ( Allegato n. 1 ). Conseguentemente è stata effettuata una seconda operazione di rivalutazione sulla base della nuova previsione legislativa.

Ciò premesso, con la presente circolare si illustrano i criteri seguiti per la rivalutazione e si forniscono le tabelle aggiornate per l'anno 2019, che sostituiscono l'allegato 2 trasmesso con la circolare n. 12/2018 (Allegato n. 2).

2. Indice di rivalutazione provvisorio per l'anno 2019

Preliminarmente si evidenzia che nulla è innovato relativamente all'indice da utilizzare per la rivalutazione provvisoria, che rimane fissato nella misura pari a + 1,1%, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Si confermano, pertanto, i valori riportati al paragrafo 1.2 della citata circolare n. 122/2018, che per comodità si replicano nella tabella seguente.

Decorrenza Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi Assegni vitalizi
1° gennaio 2019 euro 513,01 euro 292,43
importi annui eur

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