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Circolare INPS 05.03.2019, n. 36

Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione ai sensi dell'articolo 20. Disposizioni in materia di fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 22, comma 3. Modalità applicative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

1. Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2019 è stato pubblicato il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" ( Allegato n. 1 ). Il decreto è entrato in vigore il 29 gennaio 2019, giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento in oggetto ha introdotto all'articolo 20, commi da 1 a 5, in via sperimentale, un nuovo istituto di riscatto riferito ai periodi non coperti da contribuzione e ha previsto, al comma 6 del medesimo articolo, una diversa modalità di calcolo dell'onere di riscatto dei periodi di studi universitari, da valutare nel sistema contributivo, nel caso di domanda presentata fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età. I nuovi istituti si aggiungono a quelli già previsti dalla disciplina vigente. Infine, l'articolo 22, comma 3, contiene disposizioni in ordine alla facoltà per i fondi di solidarietà di provvedere al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il diritto a pensione, riscattabili o ricongiungibili e precedenti all'accesso ai fondi di solidarietà medesimi.

Con la presente circolare, acquisito il preventivo assenso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le istruzioni per l'applicazione delle disposizioni sopra richiamate.

2. Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione ai sensi dell'articolo 20, commi da 1 a 5, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4

2.1 Soggetti beneficiari

La facoltà di riscatto di cui all'articolo 20, commi da 1 a 5, è riconosciuta in favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autono

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