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CCNI MIUR 06.03.2019

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22.

Titolo I - Personale docente

Art. 3 - Mobilità territoriale

1. La mobilità per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 si svolge per scuole.

2. I docenti destinatari di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità sono riammessi nei termini entro 5 giorni dalla nomina e nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previsti nell'apposita O.M.

3. Il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, su richiesta del Dipartimento della Pubblica sicurezza, può disporre il trasferimento o l'assegnazione provvisoria, anche in altra provincia, in deroga alle disposizioni del presente contratto, al personale nei cui confronti vengono applicate le speciali misure di sicurezza previste dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e di contrasto alla violenza di genere di cui alla legge 15 ottobre 2013 n. 119, o per eccezionali motivi di sicurezza personale.

4. Salvo quanto previsto per i percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti e per le sezioni carcerarie ed ospedaliere o per le sezioni di scuola speciale, nonché per i movimenti tra le sedi di organico dei centri per l'istruzione degli adulti, le preferenze di scuola vengono espresse attraverso il codice di istituzione scolastica autonoma.

5. In applicazione dell'art. 1 comma 5 della legge 107/15 che prevede: "al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, è istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo

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