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Delibera ANAC 10.07.2019, prot. n. 636

Aggiornamento dei punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6, lettera j), delle Linee guida n. 4. (G.U. 06.08.2019, n. 183)

IL CONSIGLIO dell'Autorità nazionale anticorruzione

 

Nell'adunanza del 10 luglio 2019;

Vista la deliberazione ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 con cui sono state adottate le linee guida di cui all'art. 36, comma 7, del codice dei contratti pubblici, denominate linee guida n. 4 recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici».

Vista la deliberazione ANAC n. 206 del 1° marzo 2018 recante l'aggiornamento delle linee guida n. 4 al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56.

Vista la procedura di infrazione n. 2018/2273 avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia riguardante, tra l'altro, la violazione dell'art. 5, paragrafo 8, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE in relazione alle opere di urbanizzazione a scomputo e ai criteri di affidamento per gli appalti che mostrano un interesse transfrontaliero certo.

Considerato che, secondo la Commissione europea, le indicazioni fornite al punto 2.2 delle citate linee guida suggeriscono un'interpretazione non conforme dell'art. 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

Considerato, altresì, che la Commissione europea ha ritenuto che l'art. 97, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016 sia incompatibile con le disposizioni UE, in quanto si applica a prescindere dal fatto che l'appalto presenti o meno un interesse transfrontaliero certo e prevede una soglia riferita al numero delle offerte giudicata non sufficientemente elevata.

Ritenuto che le indicazioni contenute in merito nelle linee guida n. 4, al punto 1.5, appaiono non conformi alle disposizioni europee.

Considerato che tra le modalità individuate dalla Commissione europea per il superamento della citata procedura di infrazione viene indicata la revisione, in parte qua, delle linee guida n. 4.

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