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Decreto MIUR 31.07.2019, n. 688

Ripartizione contingenti di assunzione a tempo indeterminato tra i diversi gradi di istruzione.

Art. 2 - Personale docente

1. Il contingente di assunzioni di cui all'articolo 1 del presente decreto per il personale docente è definito in coerenza al reale fabbisogno di personale. Le assunzioni in ruolo sono effettuate sui posti che risultano vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico registrati al sistema informativo al termine delle operazioni di mobilità e nel limite del contingente di assunzioni autorizzato dal MEF pari a n. 53.627 posti.

2. Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato viene assegnato al 50% alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami attualmente vigenti, e il restante 50% alle graduatorie ad esaurimento, di cui all'art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Le graduatorie valide per le assunzioni a tempo indeterminato sono quelle relative al concorso per titoli ed esami indetto con D.D.G. 23 febbraio 2016 n. 105, n. 106 e n. 107, quelle relative ai concorsi indetti con D.D.G. 1 febbraio 2018 n. 85 e con D.D. 7 novembre 2018 n. 1546, nonché quelle relative alle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, letto c) della legge 27 dicembre 2006, n.296.

4. Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui all'art. 3 e all'art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e agli articoli 678, comma 9 e 1014 comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.

5. Nel caso in cui, a livello regionale, per singola classe di concorso e tipo posto, si riscontrino, su una o più province, posizioni di esubero, sarà cura dell'Ufficio Scolastico Regionale provvedere al riassorbimento di tali posizioni tramite compensazione di eventuali disponibilità presenti in provincia diversa per la medesima classe di concorso/tipo posto. Se al

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