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Decreto MIUR 13.06.2019, n. 470

Modifica dei termini indicati negli allegati 1 e 2 al decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca del 28 marzo 2019, prot. n. 277 concernente "Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2019/2020".

Art. 1 -

1. Per i motivi indicati in premessa, i termini indicati negli allegati 1 e 2 al decreto 28 marzo 2019, prot. n. 277 , sono modificati come segue:

a) all'allegato 1, pag. 2, punto 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I bandi di concorso predisposti dagli Atenei devono indicare che: a decorrere dal 3 luglio 2019 e fino alle ore 15:00 (GMT+2) del giorno 25 luglio 2019 i candidati si iscrivono alla prova di ammissione esclusivamente attraverso la procedura presente nel portale Universitaly (www.universitaly.it)";

b) all'allegato 2, pag. 7, punto 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'iscrizione online è attiva dal giorno 3 luglio 2019 e fino alle ore 15:00 (GMT+2) del giorno 25 luglio 2019";

c) all'allegato 2, pag. 7, punto 2, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il perfezionamento dell'iscrizione avviene a seguito del pagamento del contributo per la partecipazione al test secondo le procedure indicate dall'Università in cui il candidato sostiene la prova. Tali procedure devono in ogni caso concludersi entro il 30 luglio 2019.";

d) all'allegato 2, pag. 7, punto 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente "Ai fini della definizione degli aventi diritto alla partecipazione alle prove, le Università inviano entro e non oltre il 13 agosto 2019 al CINECA, tramite il sito riservato, l'elenco degli studenti che hanno perfezionato l'iscrizione alla prova attraverso il pagamento del relativo contributo";

e) all'allegato 2, pag. 8, punto 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "All'atto dell'iscrizione alla prova il candidato deve contestualmente indicare, in ordine di preferenza, le sedi per cui intende concorrere. Tali preferenze sono irrevocabili e non integrabili dopo le o

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