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Ipotesi di CCNI MIUR 12.06.2019

Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22.

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Art. 18 - Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria

1. Le precedenze riportate nel presente articolo, raggruppate sistematicamente per categoria, sono funzionalmente inserite secondo il seguente ordine di priorità, nella sequenza operativa di cui all'art. 19 del presente CCNI, in sostanziale coerenza con le disposizioni in materia, previste dal CCNI 6.3.2019.

Il personale beneficiario delle precedenze di cui al presente articolo è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenze.

I. Personale con gravi motivi di salute

a. Personale ATA non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991, n. 120);

b. Personale ATA emodializzato (art. 61 della Legge n. 270/82);

II. Personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità

c) Limitatamente alle utilizzazioni all'interno della stessa provincia, personale ATA che, a partire dall'a.s. 2011/12 e/o successivi, chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità, trasferito quale soprannumerario a domanda condizionata ovvero d'ufficio (senza aver presentato domanda) nell'anno scolastico a cui si riferiscono le operazioni, e che abbia richiesto di essere utilizzato nella scuola di precedente titolarità. Nel caso di concorrenza prevale l'istanza del personale ATA già appartenente allo stesso profilo professionale o, per gli assistenti tecnici, alla stessa area.

III. Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative

d) Personale ATA con disabilità di cui all'art. 21 della legge n. 104/92, richiamato dall'

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